b) nel caso di prestazione di servizi di pagamento, requisiti in materia di tutela dei fondi ricevuti dai clienti, previsti nel Capitolo IV, Sezione II.
La Banca d’Italia, inoltre, nella valutazione delle soluzioni organizzative prospettate dagli istituti di pagamento e dagli istituti di moneta elettronica a operatività limitata, tiene conto del minor livello di complessità dell’attività svolta da tali soggetti, ferma restando l’esigenza di preservare condizioni atte ad assicurare la sana e prudente gestione dell’istituto nonché la corretta prestazione dei servizi di pagamento e dell’attività di emissione di moneta elettronica, nonchè il corretto adempimento degli obblighi in materia di riciclaggio e finanziamento al terrorismo.
Gli istituti di pagamento e di moneta elettronica a operatività limitata comunicano alla Banca d'Italia il superamento dell’importo delle operazioni di pagamento o dell’ammontare di moneta elettronica media in circolazione previsti nel par. 1, entro trenta giorni dal verificarsi di tale circostanza. Essi si adeguano alle disposizioni degli istituti di pagamento e degli istituti di moneta elettronica ad operatività completa o dismettono l’attività entro i successivi sessanta giorni.
Gli istituti di moneta elettronica a operatività limitata emettono moneta elettronica con un limite di avvaloramento per cliente di 150 euro.