Le analisi condotte durante l'istruttoria da parte di Banca d’Italia sono finalizzate a verificare la solidità dell'iniziativa che l'istante propone e la trasparenza e l'adeguatezza del suo assetto proprietario. Se il nuovo intermediario fa parte di un gruppo, viene inoltre valutata l'insussistenza di impedimenti a un esercizio efficace delle sue funzioni di vigilanza.
Capitale iniziale
Per gli IP il capitale minimo iniziale deve essere almeno pari a:
€ 20.000 se l'IP presta unicamente il servizio di rimessa di denaro (n. 6 dell'Allegato 1 alla PSD);
€ 50.000 servizi di disposizione di ordini di pagamento;
€ 125.000 se l'IP presta tutti gli altri servizi di pagamento (nn. 1-5 dell'Allegato 1 alla PSD).
Per i Servizi di informazione sui conti (si è in attesa di comunicazione formale di Banca d’Italia).
Gli IMEL devono avere un capitale iniziale di € 350.000.
È oggetto di verifica la provenienza dei fondi utilizzati per la sottoscrizione del capitale iniziale.
Assetto proprietario
La Banca d'Italia valuta il possesso dei requisiti richiesti dalla legge in capo ai partecipanti qualificati al capitale dell'intermediario (cioè i partecipanti che detengano almeno il 10% delle azioni o dei diritti di voto). Per effettuare la verifica, la Banca d'Italia valuta l'onorabilità del socio, la reputazione, la competenza e la solidità finanziaria. I requisiti relativi all'onorabilità sono definiti nel D.M. n. 144/1998. La reputazione, la competenza e la solidità finanziaria sono definite e valutate in base alle Disposizioni di vigilanza per gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica emanate dalla Banca d'Italia il 17 maggio 2016.
Con riferimento alla solidità finanziaria, la Banca d'Italia verifica se la situazione economico-finanziaria dei soci sia sufficiente a sostenere l'attività del nuovo intermediario dopo l'autorizzazione.
Viene inoltre presa in considerazione l'influenza notevole esercitata dagli azionisti o da altri soggetti e l'esistenza e il contenuto di eventuali patti parasociali. L'assetto proprietario non deve essere tale da ostacolare l'esercizio efficace delle funzioni di vigilanza.
Sono oggetto di valutazione anche i legami di qualsiasi natura, inclusi quelli familiari o associativi, tra gli azionisti e altri soggetti, che possano compromettere (anche per effetto di possibili conflitti di interesse) la sana e prudente gestione dell'intermediario.
Descrizione dei servizi di pagamento prestati
La Banca d'Italia verifica che le attività previste dall'istante ricadano nella definizione dei servizi di pagamento elencati nell'Allegato 1 della PSD e non rientrino nella c.d. "esclusione dall'ambito di applicazione" (attività che non sono considerate servizi di pagamento dalla PSD, sebbene abbiano ad oggetto il trasferimento di fondi).
Programma di attività
Il programma di attività viene valutato dalla Banca d'Italia per verificare:
a) che esso sia sostenibile, tenendo conto degli investimenti necessari per avviare l'attività e dei volumi operativi che l'intermediario si propone di raggiungere;
b) che l'intermediario sia in grado di rispettare i requisiti patrimoniali sin dall'avvio dell'operatività. Il programma di attività che l'istante trasmette deve contenere una relazione tecnica contenente i bilanci previsionali e i prospetti sull'andamento dei fondi propri per i primi tre anni di attività, sia in uno scenario base che in uno avverso (di stress).
La Banca d'Italia può richiedere agli azionisti dichiarazioni di impegno a sostenere finanziariamente la società qualora sia necessario per lo sviluppo delle attività o in caso di difficoltà.
Governance ed esponenti aziendali
La Banca d'Italia valuta la struttura di governance dell'istante per verificare che essa sia in grado di assicurare il governo dei rischi cui l'intermediario sarà esposto, sia coerente con l'attività e le dimensioni prospettate, sia chiara nell'allocazione dei compiti tra i diversi organi aziendali e nei rapporti con gli azionisti.
Con riferimento agli esponenti aziendali, viene verificata la professionalità, l'onorabilità e la correttezza dei componenti dell'organo di amministrazione, del collegio sindacale e dell'eventuale direttore generale. I requisiti sono definiti nel D.M. 161/1998 e nelle Disposizioni di vigilanza per gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica.
In sintesi, il requisito di onorabilità fa riferimento principalmente a situazioni penalmente rilevanti in capo agli esponenti: ad esempio, gli esponenti di IP e IMEL non devono esser stati sottoposti a misure di prevenzione da parte dell'autorità giudiziaria o aver riportato una condanna definitiva per un periodo di reclusione pari a uno o due anni a seconda della natura dei reati indicati nel D.M. 161/1998.
Con riferimento alla professionalità, gli esponenti dell'intermediario devono aver esercitato attività di amministrazione o di controllo in imprese, attività di insegnamento universitario o funzioni amministrative o dirigenziali presso enti pubblici.
La presenza di amministratori indipendenti viene valutata positivamente dalla Banca d'Italia se è necessaria per ridurre il rischio di conflitto di interessi.
Gli esponenti di IP e IMEL devono inoltre rispettare il divieto di interlocking directorships introdotto dall'art. 36 del D.L. 201/2011.
La verifica dei requisiti degli esponenti spetta in primo luogo all'organo amministrativo dell'intermediario, che deve trasmettere alla Banca d'Italia una copia del verbale della riunione in cui i componenti dell'organo amministrativo hanno verificato la sussistenza dei requisiti richiesti agli esponenti. Più il verbale è analitico e motivato, meno probabile è la richiesta di informazioni da parte della Banca d'Italia. Al contrario, in caso di valutazione incompleta la Banca d'Italia può condurre una propria indagine e può richiedere l'esibizione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti, inclusi i certificati del casellario giudiziale e dei carichi pendenti.
Organizzazione e sistema dei controlli interni
L'organizzazione aziendale e il sistema dei controlli interni vengono valutati per verificarne l'efficacia e la coerenza rispetto alla complessità operativa e le dimensioni dell'intermediario.
È valutato anche il sistema IT (information Technologies), che deve assicurare la corretta operatività dell'intermediario e l'adempimento delle segnalazioni periodiche di vigilanza. Il sistema IT deve assicurare che:
l'IP o l'IMEL siano in grado di monitorare e gestire incidenti relativi alla sicurezza IT;
In caso di terminazione dei servizi di pagamento tutte le transazioni pendenti vengano eseguite;
L’accesso ai dati di pagamento sensibili dei clienti sia ristretto e costantemente monitorato.
Viene prestata particolare attenzione alle misure adottate per salvaguardare i fondi della clientela, incluse le procedure contabili.
Gli IP e gli IMEL possono esternalizzare alcune funzioni, a seconda della loro complessità operativa, ma il contratto di outsourcing deve identificare il livello minimo garantito dei servizi e la possibilità per l'autorità di vigilanza di accedere ai sistemi del fornitore di servizi. Il ricorso all'esternalizzazione non fa venir meno la responsabilità dell'intermediario e dei propri organi aziendali.
Deve inoltre essere garantito il rispetto delle disposizioni antiriciclaggio previste dalla legge italiana; gli intermediari sono chiamati a una condotta di collaborazione attiva, che si basa su una adeguata conoscenza del cliente e sulla segnalazione delle operazioni che destano sospetti circa la provenienza dei fondi trasferiti.