CAPITOLO II
AUTORIZZAZIONE
PROVVEDIMENTO DELLA BANCA D’ITALIA DEL 23 luglio 2019 - Disposizioni di vigilanza per gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica. Il presente provvedimento che modifica le “Disposizioni di vigilanza per gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica” del17 maggio 2016 per attuare la direttiva 2015/2366/UE (PSD2) e le relative disposizioni attuative, nonché coordina le nuove previsioni con la normativa vigente.

CAPITOLO II
AUTORIZZAZIONE

SEZIONE I
DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Destinatari della disciplina

Le presenti disposizioni si applicano:

- ai soggetti, persone fisiche o giuridiche, che intendono costituire in Italia un istituto di pagamento o un istituto di moneta elettronica;
- alle società già esistenti che intendono essere autorizzate in Italia come istituti di pagamento o come istituti di moneta elettronica;
- agli istituti di pagamento che intendono variare il contenuto dell’autorizzazione.

2. Criteri di valutazione della domanda di autorizzazione

La Banca d'Italia rilascia l’autorizzazione:

- a un istituto di pagamento per la prestazione di uno o più servizi di pagamento;
- a un istituto di moneta elettronica per l’emissione di moneta elettronica e la prestazione di servizi di pagamento anche non connessi con l’emissione di moneta elettronica, se verifica l’esistenza delle condizioni atte a garantirne la sana e prudente gestione e il regolare funzionamento del sistema dei pagamenti.

A tal fine, la Banca d'Italia:

- verifica la sussistenza dei seguenti presupposti:

- adozione della forma di società per azioni, di società in accomandita per azioni, di società a responsabilità limitata o di società cooperativa;
- presenza della sede legale e della direzione generale dell’istituto nel territorio della Repubblica italiana, ove è svolta almeno una parte dell’attività avente a oggetto servizi di pagamento;
- esistenza di un capitale versato di ammontare non inferiore a quello indicato nella Sezione II o, nel caso di istituti a operatività limitata, nel Capitolo IX;
- presentazione, unitamente all’atto costitutivo e allo statuto, di un programma di attività (cfr. Sezione III);
- possesso da parte dei partecipanti qualificati al capitale dell’istituto di pagamento e dell’istituto di moneta elettronica dei requisiti previsti, rispettivamente, ai sensi dell’art. 114–novies, comma 1, lett. e), e dell’art. 114-quinquies, comma 1, lett. e), del TUB;
- possesso da parte dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo nell’istituto di pagamento e nell’istituto di moneta elettronica dei requisiti di idoneità,previsti, rispettivamente, ai sensi dell’art. 114–novies, comma 1, lett. e-bis), e dell’art. 114-quinquies, comma 1, lett. e-bis) del TUB (1);
- stipula, per gli istituti che intendono prestare il servizio di disposizione di ordini di pagamento ovvero di informazione sui conti, di una polizza di assicurazione della responsabilità civile o analoga forma di garanzia per i danni arrecati nell'esercizio dell'attività prevista dall’art. 114-novies, comma 1-bis, e dall’art. 114- septies, comma 2-bis del TUB;
- insussistenza di impedimenti a un esercizio efficace delle sue funzioni di vigilanza con riferimento:

- al gruppo di appartenenza dell’istituto;
- a eventuali stretti legami tra l’istituto, o i soggetti del suo gruppo di appartenenza, e altri soggetti;

valuta:

- il programma di attività in un’ottica di sana e prudente gestione;
- la sussistenza delle condizioni di idoneità di coloro che detengono una partecipazione qualificata al capitale e del gruppo di appartenenza dell’istituto a garantirne la sana e prudente gestione;
- che l’organizzazione amministrativa e contabile e il sistema dei controlli interni siano adeguati e proporzionati alla natura, ampiezza e complessità delle attività che l’istituto intende esercitare.

 

(1) Si rammenta che ai sensi dell’art. 1, comma 3-bis e 3-ter, del TUB, le norme del TUB che fanno riferimento: i) “al consiglio di amministrazione, all’organo amministrativo e agli amministratori si applicano anche al consiglio di gestione e ai suoi componenti”; ii) “al collegio sindacale, ai sindaci ed all’organo che svolge funzioni di controllo si applicano anche al consiglio di sorveglianza e al comitato per il controllo sulla gestione e ai loro componenti”.
 

 

 

 

 

 

La Banca d’Italia nega l’autorizzazione quando dalla verifica delle predette condizioni non risulti garantita la sana e prudente gestione dell’istituto o il regolare funzionamento del sistema dei pagamenti.

Le disposizioni di cui al presente Capitolo si applicano anche agli istituti che intendono prestare, in via esclusiva, il servizio di informazione sui conti, fatto salvo quanto specificato nella Sezione VI-bis.

 

SEZIONE II
CAPITALE MINIMO INIZIALE

1. Capitale minimo iniziale degli istituti di pagamento

Il capitale minimo iniziale, interamente versato, degli istituti di pagamento è pari a:

- 20 mila euro, quando l’istituto di pagamento presta solo il servizio di cui al punto 6 dell’articolo 1, comma 2, lett. h-septies. 1), del TUB;

- 50 mila euro, quanto l’istituto di pagamento presta il servizio di cui al punto 7 dell’articolo 1, comma 2, lett. h-septies.1), del TUB;

- 125 mila euro, quanto l’istituto di pagamento presta uno o più dei servizi di cui ai punti da 1 a 5 dell’articolo 1, comma 2, lett. h-septies.1), del TUB.

2. Capitale minimo iniziale degli istituti di moneta elettronica

Il capitale minimo iniziale, interamente versato, degli istituti di moneta elettronica è pari a 350 mila euro.

3. Conferimenti in denaro e movimentazione del conto corrente indisponibile

I conferimenti in denaro sono integralmente depositati dai sottoscrittori a mezzo bonifico o assegno circolare non trasferibile presso un unico conto corrente bancario indisponibile intestato all’istituto.

Nel caso in cui si applichi la disciplina in materia di appello al pubblico risparmio, di cui agli artt. 93-bis e ss. TUF, il conto corrente è lo stesso indicato nel prospetto di offerta redatto ai sensi del reg. Consob n.11971 del 1999.

Il conto può essere utilizzato unicamente per le suddette operazioni di accredito; nessun’altra operazione sul conto è consentita.

Le somme depositate non possono essere trasferite presso altro conto corrente, ancorché dotato di medesime caratteristiche, né essere consegnate agli amministratori prima dell’iscrizione della società nel registro delle imprese. Se l’iscrizione nel registro delle imprese non ha luogo entro novanta giorni dal rilascio dell’autorizzazione oppure nel caso in cui il procedimento di autorizzazione si concluda con un provvedimento di diniego, le somme depositate sono restituite ai sottoscrittori mediante bonifico bancario o assegno circolare non trasferibile.

La banca depositaria non dà seguito a eventuali richieste di movimentazione diverse da quelle consentite.

Restano fermi in capo alla banca depositaria gli obblighi di verifica della clientela e di segnalazione delle operazioni sospette di cui al d.lgs. n. 231/2007.

 

SEZIONE III
PROGRAMMA DI ATTIVITÀ

1. Contenuto del documento

Gli amministratori predispongono un programma che illustra l’attività dell’istituto. Il documento è redatto avendo riguardo alla complessità operativa, dimensionale e organizzativa dell’istituto, nonché alla natura specifica dell’attività svolta (“principio di proporzionalità”).

Il documento contiene almeno le seguenti informazioni.

I – Descrizione delle linee di sviluppo dell’operatività

Il documento indica gli obiettivi di sviluppo, le attività programmate e le strategie funzionali alla loro realizzazione.

In particolare descrive:

- le finalità e gli obiettivi di sviluppo dell’iniziativa (“mission e obiettivi aziendali”) e le strategie imprenditoriali che l’istituto intende seguire per la loro realizzazione;
- i servizi di pagamento che intende svolgere e le relative modalità di prestazione. Nel caso di istituti di moneta elettronica, il documento illustra le attività di emissione di moneta elettronica e i servizi di pagamento non connessi all’emissione di moneta elettronica che l’istituto intende svolgere e le relative modalità di prestazione. Per tutti i servizi prestati, è indicato specificamente se e in che modo l’istituto entra in possesso dei fondi della clientela;
- le attività connesse e strumentali, di cui al Capitolo IV, Sezione I, che l’istituto intende svolgere;
- l’attività di concessione di finanziamenti connessi alla prestazione dei servizi di pagamento, di cui al Capitolo IV, Sezione I, ove prevista;
- il mercato in cui l’istituto intende operare, nonché il posizionamento dello stesso sul mercato di riferimento;
- le linee di sviluppo dell’attività, specificando, se del caso, l’intenzione di operare all’estero, nonché l’intenzione di avviare l’esercizio di altre attività imprenditoriali nei successivi tre anni;
- i canali di distribuzione utilizzati (“rete”).

II – Relazione previsionale sui profili tecnici e di adeguatezza patrimoniale (Business plan)

Il programma di attività è accompagnato dai bilanci previsionali, redatti secondo i principali contabili applicabili agli istituti di pagamento e agli istituti di moneta elettronica, dei primi tre esercizi da cui risultino, tra l’altro:

- l’ammontare degli investimenti che l’istituto intende effettuare per impiantare la struttura tecnico-organizzativa e le relative coperture finanziarie;
- le dimensioni operative che l’istituto si propone di raggiungere, anche in relazione al mercato in cui intende operare;
- i risultati economici attesi.

Sono prefigurati scenari avversi rispetto alle ipotesi di base formulate; in relazione a ciascuno scenario sono descritti gli impatti economici e patrimoniali nonché gli effetti sui profili prudenziali; in questo ambito l’istituto individua le azioni di rafforzamento patrimoniale necessarie, con la stima dei relativi oneri.

Il documento contiene, inoltre, un’analisi della sostenibilità patrimoniale delle attività programmate; in questo ambito l’istituto predispone, per il primo triennio di attività, prospetti contenenti:

- la composizione e l’evoluzione dei fondi propri;
- il calcolo dei requisiti minimi obbligatori.

III – Relazione sulla struttura organizzativa

Il documento contiene una relazione sulla struttura organizzativa, redatta secondo lo schema contenuto nell’allegato D del Capitolo VI (Schema della relazione sulla struttura organizzativa).

IV – Descrizione dei servizi di pagamento, dell’attività di emissione della moneta elettronica e delle relative caratteristiche e delle misure adottate per tutelare i fondi ricevuti dalla clientela

Il programma di attività è accompagnato da una descrizione:

- degli specifici servizi di pagamento che l’istituto intende prestare, delle relative caratteristiche, delle modalità di gestione e regolamento delle relative operazioni di pagamento, nonché del sistema di pagamento a cui intende partecipare, secondo quanto previsto nell’allegato E, Sezioni A e B,del Capitolo VI;
- per gli istituti di moneta elettronica, dell’attività di emissione di moneta elettronica e di gestione del relativo circuito,secondo quanto previsto nell’allegato D, Sezioni B (1) e C del Capitolo VI;
- delle misure adottate per tutelare i fondi ricevuti dalla clientela, secondo quanto previsto nel Capitolo IV, Sezione II.

 

(1) Gli istituti di moneta elettronica compilano la Sezione B con riferimento all’attività di emissione di moneta elettronica e, qualora prestino anche servizi di pagamento non connessi con l’emissione di moneta elettronica, anche con riferimento agli specifici servizi di pagamento prestati.
 

 

 

 

 

2. Valutazioni della Banca d’Italia

La Banca d’Italia valuta il programma di attività e può richiedere modifiche quando le linee di sviluppo in esso previste contrastino con la sana e prudente gestione ovvero con il regolare funzionamento del sistema dei pagamenti.

A questo fine valuta, tra l’altro:

- la coerenza delle informazioni contenute e l’attendibilità delle previsioni formulate;
- l’adeguatezza del programma per assicurare condizioni di equilibrio patrimoniale, reddituale e finanziario all’istituto, nonché il rispetto delle disposizioni prudenziali per tutto l’arco temporale di riferimento;
- l’adeguatezza dell’assetto organizzativo e dei controlli interni;
- la coerenza della pianificazione strategica anche rispetto al mercato di riferimento.

La Banca d’Italia, nel rilasciare l’autorizzazione, può fornire indicazioni all’istituto perché quest’ultimo conformi le previste linee di sviluppo della propria attività al rispetto delle regole prudenziali, alle esigenze informative di vigilanza nonché a quelle di regolare funzionamento del sistema dei pagamenti.

 

 

SEZIONE IV
ASSETTO PROPRIETARIO

1. Partecipazioni

I soggetti che detengono, anche indirettamente, partecipazioni qualificate in un istituto di pagamento o in un istituto di moneta elettronica devono possedere i requisiti previsti, rispettivamente, dall’art. 114–novies, comma 1, lett. e), e dall’art. 114-quinquies, comma 1, lett. e) del TUB, nonché essere adeguati ad assicurare la sana e prudente gestione dell’istituto (1).

La Banca d’Italia, con l’obiettivo di tutelare la sana e prudente gestione dell’istituto, valuta la qualità del potenziale acquirente e la solidità finanziaria del progetto di acquisizione (2).

Possono altresì assumere rilievo gli eventuali legami di qualsiasi natura anche familiari o associativi tra partecipanti e altri soggetti tali da compromettere le condizioni sopra indicate.

In particolare, la Banca d’Italia può valutare ogni precedente penale o indagine penale a carico di coloro che detengano una partecipazione, anche non qualificata, nell’istituto.

La Banca d'Italia, nell'effettuare tali verifiche, utilizza le informazioni e i dati in suo possesso e può avvalersi di notizie riservate derivanti dalla collaborazione con altre autorità pubbliche italiane o estere. La Banca d'Italia può richiedere ai partecipanti specifiche dichiarazioni di impegno tali da assicurare la sana e prudente gestione dell’istituto per un ragionevole periodo di tempo (solitamente tre anni), conformemente al principio di proporzionalità (ad es: natura dell’acquirente, tipologia di acquisizione).

Ai fini della verifica dei requisiti in capo ai partecipanti al capitale dell’istituto, si rinvia a quanto previsto dal Capitolo III, Sez. I.

2. Gruppo di appartenenza dell’istituto

La Banca d’Italia valuta che la struttura del gruppo di appartenenza dell’istituto non sia tale da pregiudicare l’effettivo esercizio della vigilanza sullo stesso.

 

(1) Qualora il partecipante sia una persona giuridica, i requisiti devono essere posseduti dagli amministratori e dal direttore generale, ovvero dai soggetti che ricoprono cariche equivalenti.
(2) In tale contesto, viene anche valutata la capacità del detentore di una partecipazione qualificata di fornire ulteriori risorse di capitale nei primi anni di operatività o in situazioni di stress.
 

 

 

 

 

A tal fine, la Banca d’Italia tiene conto sia dell’articolazione del gruppo sia dell’idoneità dei soggetti che ne fanno parte a garantire la sana e prudente gestione dell’istituto.

Qualora l’istituto appartenga a un gruppo che comprende società insediate all’estero, la Banca d’Italia valuta se la localizzazione delle stesse o le attività svolte in questi paesi siano tali da consentire l’esercizio di un’efficace azione di vigilanza sull’istituto.

3. Comprova dei requisiti dei partecipanti al capitale

Ai fini della comprova dei requisiti previsti dall’art. 114–novies, comma 1, lett. e), e dall’art. 114-quinquies, comma 1, lett. e) del TUB in capo ai partecipanti al capitale dell’istituto e della relativa documentazione minima, nonché per l’adempimento degli altri obblighi di comunicazione alla Banca d’Italia, si rinvia a quanto disposto nel Capitolo III.

 

 

SEZIONE V
PROCEDURA PER IL RILASCIO DELL’AUTORIZZAZIONE

1. Domanda di autorizzazione

Il rilascio dell’autorizzazione è condizione per l’iscrizione dell’istituto nel registro delle imprese.

Nell’atto costitutivo i soci nominano i membri degli organi aziendali dell’istituto.

Dopo la stipula dell’atto costitutivo e prima di dare corso al procedimento di iscrizione nel registro delle imprese, gli amministratori inoltrano la domanda di autorizzazione alla Banca d’Italia.

La domanda di autorizzazione è inviata via pec al Servizio Rapporti Istituzionali di Vigilanza, Divisione Costituzioni banche e altri intermediari (riv@pec.bancaditalia.it).

Alla domanda sono allegati:

a) l’atto costitutivo e lo statuto sociale (1);

b) il programma di attività, previsto nella Sezione III;

c) l’elenco dei soggetti che partecipano direttamente e indirettamente al capitale dell’istituto, con l’indicazione delle rispettive quote di partecipazione in valore assoluto e in termini percentuali; per le partecipazioni indirette va specificato il soggetto tramite il quale si detiene la partecipazione;

d) la documentazione richiesta nella Sezione IV per la verifica dei requisiti previsti dall’art. 114–novies, comma 1, lett. e), e dall’art. 114-quinquies, comma 1, lett. e) del TUB dei soggetti che detengono, anche indirettamente, partecipazioni qualificate nell’istituto;

e) la mappa del gruppo di appartenenza;

f) l’attestazione del versamento del capitale nella misura minima stabilita dalle presenti disposizioni, rilasciata dalla direzione generale della banca presso la quale il versamento è stato effettuato;

g) informazioni sulla provenienza delle somme con le quali viene sottoscritto il capitale dell’istituto;

h) il verbale della riunione nel corso della quale l’organo amministrativo ha verificato il possesso dei requisiti previsti dall’art. 114–undecies, comma 1-bis, e dall’art. 114-quinquies.3,

 

(1) Nell’atto costitutivo deve essere indicata l’ubicazione dell’amministrazione centrale dell’istituto, ove distinta dalla sede legale.
 

 

 

 

comma 1-bis, del TUB (1) dei soggetti chiamati a svolgere funzioni di amministrazione, direzione e controllo (2), nonché l’insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all’articolo 36 del D.L. n. 201/2011 (c.d. divieto di interlocking);

i) la documentazione attestante l’adozione di una o più misure di tutela dei fondi degli utenti dei servizi di pagamento previste dal Capitolo IV, Sezione II;

j) la documentazione attestante il possesso di una polizza di assicurazione della responsabilità civile o analoga forma di garanzia per i danni arrecati nella prestazione dei servizi di cui ai punti 7 e 8 dell’articolo 1, comma 2, lett. h-septies.1) del TUB, unitamente alla documentazione attestante che le modalità con cui è stato calcolato il relativo importo minimo sono conformi a quanto stabilito dagli Orientamenti dell’EBA (EBA/GL/2017/08) (3).

La documentazione indicata alle lett. d), g) e h), deve avere data non anteriore ai 6 mesi da quella di presentazione della domanda di autorizzazione.

2. Rilascio dell’autorizzazione

La Banca d'Italia in base agli esiti delle verifiche effettuate circa la sussistenza delle condizioni per l’autorizzazione e tenuto conto dell’esigenza di assicurare la sana e prudente gestione dell’istituto e il regolare funzionamento del sistema dei pagamenti rilascia o nega l’autorizzazione entro novanta giorni dalla data di ricevimento della domanda, corredata della richiesta documentazione.

3. Iscrizione all’albo

Istituti di pagamento

L’istituto di pagamento inoltra alla Banca d’Italia il certificato che attesta la data di iscrizione della società nel registro delle imprese. La Banca d’Italia iscrive quindi l’istituto di pagamento all’albo di cui all’art. 114–septies del TUB, indicando anche gli agenti di cui lo stesso intende servirsi e, in caso di prestazione del servizio di informazione sui conti e/o di disposizione di ordini di pagamento, i dati identificativi della polizza assicurativa o della analoga garanzia.

Successivamente all’iscrizione all’albo, l’istituto di pagamento comunica alla Banca d’Italia l’avvio della propria operatività.

 

(1) Che richiamano l’art. 26del TUB.
(2) Per la procedura di verifica dei requisiti e per le comunicazioni alla Banca d’Italia cfr. Capitolo III, Sezione IV, paragrafo 2.
(3) Orientamenti sui criteri per stabilire l’importo monetario minimo dell’assicurazione per la responsabilità civile professionale o analoga garanzia a norma dell’articolo 5,paragrafo 4, della direttiva 2015/2366/UE.
 

 

 

 

 

 

Istituti di moneta elettronica

L’istituto di moneta elettronica inoltra alla Banca d’Italia il certificato che attesta la data di iscrizione della società nel registro delle imprese. La Banca d’Italia iscrive quindi l’istituto di moneta elettronica all’albo di cui all’art. 114–quater del TUB, indicando anche gli agenti di cui l’istituto di moneta elettronica intende servirsi per la prestazione di servizi di pagamento.

Successivamente all’iscrizione all’albo, l’istituto di moneta elettronica comunica alla Banca d’Italia l’avvio della propria operatività.

 

SEZIONE VI
AUTORIZZAZIONE ALL’ATTIVITÀ PER LE SOCIETÀ GIÀ ESISTENTI

1. Procedura di autorizzazione

Le società già esistenti che intendono essere autorizzate come istituti di pagamento o come istituti di moneta elettronica presentano domanda di autorizzazione alla Banca d’Italia. Per le modalità di presentazione della domanda si applicano le disposizioni previste nella Sezione V.

La domanda di autorizzazione all’attività è inoltrata dopo l’approvazione della delibera di modifica dell’oggetto sociale indicato in statuto e prima che di tale modifica venga richiesta l’iscrizione nel registro delle imprese.

Le società già esistenti possono omettere l’invio dei documenti di cui ai punti (f) e (g) del paragrafo 1 della Sezione V del presente Capitolo se esibiscono i certificati camerali attestanti il capitale sociale sottoscritto e versato. Su tali documenti è richiesta l’attestazione dell’organo con funzione di controllo.

Il rilascio dell’autorizzazione è subordinato al rispetto delle stesse condizioni stabilite per le società di nuova costituzione.

2. Programma di attività

Nel programma di attività, oltre a quanto previsto alla Sezione III, la società:

- descrive sinteticamente le attività svolte in precedenza allegando i bilanci degli ultimi tre esercizi;

- indica le iniziative che l’istituto intende adottare e i relativi tempi di attuazione per adeguare le risorse umane e tecniche disponibili alla prestazione dei servizi di pagamento e all’emissione di moneta elettronica.

3. Esistenza del patrimonio e funzionalità aziendale

Nell’ambito del procedimento di autorizzazione, la Banca d’Italia può richiedere una verifica in ordine alla funzionalità complessiva della struttura aziendale nonché all’esistenza e all’ammontare del patrimonio della società istante. A tal fine, la Banca d’Italia può disporre l’accesso di propri ispettori oppure richiedere una perizia a soggetti terzi.

Nel caso in cui la Banca d’Italia richieda una perizia, dalla relativa relazione devono risultare:

- l’esistenza e l’ammontare del patrimonio;

- il rispetto della disciplina prudenziale;

- la valutazione dell’adeguatezza dell’assetto organizzativo contabile e del sistema dei controlli interni della società e della capacità di corrispondere alle esigenze informative di vigilanza.

La Banca d’Italia, con riferimento al tipo di attività svolto dalla società, si riserva di indicare ulteriori aspetti che devono formare oggetto della perizia e di cui deve essere dato conto nella relazione.

 

 

 

SEZIONE VI-BIS
PRESTATORI DEL SERVIZIO DI INFORMAZIONE SUI CONTI

1. Prestatori del servizio di informazione sui conti

I soggetti che intendono prestare esclusivamente il servizio di informazione sui conti di cui al numero 8 dell’articolo 1, comma 2, lett. h-septies.1), del TUB presentano domanda alla Banca d’Italia. Si applicano le disposizioni del presente Capitolo, modificate e integrate come di seguito indicato:

- non si applica la disciplina in materia di capitale minimo iniziale di cui alla Sezione II del presente Capitolo;

- non si applica la disciplina in materia di assetto proprietario di cui alla Sezione IV del presente Capitolo;

- la sezione “Descrizione dei servizi di pagamento, dell’attività di emissione della moneta elettronica e delle relative caratteristiche e delle misure adottate per tutelare i fondi ricevuti dalla clientela” del programma di attività non include le informazioni sulle misure adottate per tutelare i fondi ricevuti dalla clientela.

 

 

 

SEZIONE VII
DECADENZA E REVOCA DELL’AUTORIZZAZIONE

L’istituto decade dall’autorizzazione rilasciata se:

- rinuncia espressamente all’autorizzazione entro 12 mesi dal rilascio della stessa e comunque prima di aver avviato l’operatività;

- non si serve dell’autorizzazione entro 12 mesi dall’iscrizione all’albo. Prima della scadenza di tale termine, l’istituto può chiedere alla Banca d’Italia, in presenza di giustificate e sopravvenute motivazioni, un periodo di proroga di norma non superiore a 6 mesi.

Intervenuta la decadenza, la Banca d’Italia, senza ulteriori formalità, cancella l’istituto dal relativo albo. L’istituto provvede alla modifica dell’oggetto sociale.

Fermi restando i casi di revoca di cui all’art. 113-ter del TUB, la Banca d'Italia revoca l’autorizzazione a un istituto e lo cancella dall’albo quando l’istituto:

- non soddisfa più le condizioni previste per la concessione dell’autorizzazione previste nel presente Capitolo; o

- ha cessato la prestazione dell’attività per un periodo continuativo superiore a 6 mesi.

L’istituto modifica l’oggetto sociale oppure dispone la liquidazione. La revoca dell’autorizzazione è invece effettuata secondo le modalità di cui all’art. 113-ter qualora vi siano somme di denaro ricevute dai clienti ancora registrate nei conti di pagamento ovvero ricevute a fronte della moneta elettronica emessa, fondi ricevuti dagli utenti di servizi di pagamento ancora da regolare o soggetti ai requisiti di tutela previsti dal Capitolo IV Sezione II, nonché attivi derivanti dall’esercizio dell’attività di concessione di finanziamenti.

Per gli istituti di pagamento, le pronunce di decadenza e i provvedimenti di revoca dell’autorizzazione possono avere ad oggetto anche uno solo dei servizi per cui l’istituto è autorizzato. In tal caso l’istituto non è cancellato dall’albo e non trovano applicazione le disposizioni in materia di liquidazione.

 

 

SEZIONE VIII
VARIAZIONE DELL’AUTORIZZAZIONE

Gli istituti di pagamento comunicano preventivamente alla Banca d'Italia l’intenzione di prestare servizi di pagamento diversi da quelli per i quali sono autorizzati.

Gli istituti di pagamento corredano la comunicazione con un nuovo programma di attività, redatto secondo quanto previsto nella Sezione III.

Se intendono prestare il servizio di informazione sui conti e/o di disposizione di ordini di pagamento, gli istituti inviano altresì la documentazione attestante:

i) il possesso di una polizza di assicurazione della responsabilità civile o analoga forma di garanzia per i danni arrecati nella prestazione dei servizi di cui ai punti 7 e 8 dell’articolo 1, comma 2, lett. h-septies.1) del TUB; e

ii) che le modalità con cui è stato calcolato l’importo monetario minimo dell’assicurazione o analoga garanzia di cui al punto i) sono conformi a quanto previsto dagli Orientamenti dell’EBA del 12 settembre 2017 (1).

Gli istituti di pagamento possono prestare i nuovi servizi di pagamento se, entro sessanta giorni dalla comunicazione, la Banca d'Italia non avvia un procedimento amministrativo d’ufficio di divieto, da concludersi entro 90 giorni.

In relazione alla prestazione di nuovi servizi di pagamento da parte degli istituti di pagamento, la Banca d'Italia aggiorna il relativo albo.

Le disposizioni di cui alla presente Sezione, ad eccezione dell’ultimo capoverso, si applicano, mutatis mutandis, agli istituti di moneta elettronica che intendono prestare servizi di pagamento non connessi con l’emissione di moneta elettronica diversi da quelli specificamente indicati nel programma di attività.

 

 

 

SEZIONE VIII-bis
AUTORIZZAZIONE DEI PRESTATORI DEL SERVIZIO DI INFORMAZIONE
SUI CONTI E DI DISPOSIZIONE DI ORDINI DIPAGAMENTO ALLA
PRESTAZIONE DI ALTRI SERVIZI DI PAGAMENTO

Gli istituti autorizzati a prestare, in via esclusiva, il servizio di informazione sui conti che intendono prestare anche uno o più dei servizi di pagamento di cui ai numeri da 1 a 7 dell’articolo 1, comma 2, lett. h-septies.1), del TUB presentano domanda di autorizzazione alla Banca d’Italia, conformemente a quanto indicato nel presente Capitolo. Alla domanda di autorizzazione non sono allegati i documenti relativi alle lettere (e), (h), e (j) del paragrafo 1 della Sezione V, salvo che siano intervenute variazioni rispetto alle informazioni in precedenza comunicate alla Banca d’Italia.

Gli istituti autorizzati a prestare, in via esclusiva, il servizio di disposizione di ordini di pagamento che intendono prestare anche uno o più dei servizi di pagamento di cui ai numeri da 1 a 6 dell’articolo 1, comma 2, lett. h-septies.1), del TUB presentano domanda di autorizzazione alla Banca d’Italia conformemente a quanto indicato nel presente Capitolo. Alla domanda di autorizzazione non sono allegati i documenti relativi alle lettere (c), (e), (f), (g), (h), e (j) del paragrafo 1 della Sezione V, salvo che siano intervenute variazioni rispetto alle informazioni precedentemente comunicate.

 

 

SEZIONE IX
PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

Si indicano di seguito, a soli fini riepilogativi, i procedimenti amministrativi, e le corrispondenti unità organizzative responsabili, rilevanti ai sensi del presente Capitolo:

- autorizzazione a costituire un istituto di pagamento o un istituto di moneta elettronica o autorizzazione alla prestazione di servizi di pagamento o di emissione di moneta elettronica una società già esistente o ad ampliare il contenuto dell’autorizzazione, ai sensi degli articoli 114-quinquies, comma 1, e 114-novies, comma 1, del TUB (Servizio Rapporti Istituzionali di Vigilanza);

In sede di rilascio dell’autorizzazione, la Banca d'Italia comunica all’istituto l’unità organizzativa competente per la vigilanza sull’istituto medesimo;

- divieto di variazione del contenuto dell’autorizzazione rilasciata, ai sensi degli articoli 114-quinquies.2, comma 3, lett. d), e 114-quaterdecies, comma 3, lett. d), del TUB (l’unità organizzativa competente per la vigilanza sull’istituto, secondo quanto comunicato dalla Banca d'Italia in sede di autorizzazione o successivamente);

- proroga del termine per l'inizio dell'operatività, ai sensi degli articoli 114-quinquies, comma 3, e 114-novies, comma 3, del TUB (l’unità organizzativa competente per la vigilanza sull’istituto, secondo quanto comunicato dalla Banca d'Italia in sede di autorizzazione o successivamente);

- iscrizione, variazione, cancellazione dall’Albo, ai sensi degli articoli 114-quater, comma 1, e 114-septies, comma 1, del TUB (Servizio Rapporti Istituzionali di Vigilanza quando l’istanza di iscrizione all’albo è connessa a quella di autorizzazione alla costituzione dell’istituto o di autorizzazione come istituto di una società già esistente; negli altri casi l’unità organizzativa competente per la vigilanza).

 

NAVIGAZIONE CON GLI ALTRI CAPITOLI
CAP I CAP II CAP III CAP IV CAP V CAP VI CAP VII CAP VIII CAP IX CAP X CAP XI CAP XII CAP XIII
 

CONTATTI PER INFORMAZIONI
Contatti 06.86357324 / 340.8745069

 

 







Provvedimento della Banca D’Italia del 23 luglio 2019 - Disposizioni di vigilanza per gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica.


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