CAPITOLO X
ISTITUTI DI PAGAMENTO E ISTITUTI DI MONETA
ELETTRONICA CHE SVOLGONO ALTRE ATTIVITÀ
PROVVEDIMENTO DELLA BANCA D’ITALIA DEL 23 luglio 2019 - Disposizioni di vigilanza per gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica. Il presente provvedimento che modifica le “Disposizioni di vigilanza per gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica” del17 maggio 2016 per attuare la direttiva 2015/2366/UE (PSD2) e le relative disposizioni attuative, nonché coordina le nuove previsioni con la normativa vigente.

 

CAPITOLO X
ISTITUTI DI PAGAMENTO E ISTITUTI DI MONETA
ELETTRONICA CHE SVOLGONO ALTRE ATTIVITÀ

SEZIONE I
DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Premessa

Il TUB prevede che:

- gli istituti di pagamento che svolgono anche attività imprenditoriali diverse dalla prestazione dei servizi di pagamento costituiscano per la prestazione dei servizi di pagamento un patrimonio destinato;

- gli istituti di moneta elettronica che svolgono anche attività imprenditoriali diverse dall’emissione di moneta elettronica e dalla prestazione dei servizi di pagamento non connessi con l’emissione di moneta elettronica costituiscano per l’emissione di moneta elettronica e per la prestazione dei servizi di pagamento un patrimonio destinato.

Il medesimo Testo Unico prevede che siano individuati uno o più soggetti responsabili dei patrimoni destinati sopra indicati.

La Banca d'Italia esercita i poteri di vigilanza sull’attività di prestazione dei servizi di pagamento, sull’attività di emissione di moneta elettronica, sulla concessione del credito e sulle attività connesse, avendo a riferimento anche il responsabile della gestione dell’attività e il patrimonio destinato.

Le disposizioni di cui al presente Capitolo non si applicano agli istituti di pagamento che prestano, in via esclusiva, il servizio di informazione sui conti.

2. Norme applicabili

Agli istituti che prestano anche attività imprenditoriali diverse dalla prestazione dei servizi di pagamento e dall’emissione di moneta elettronica si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni delle presenti Disposizioni riferendole al patrimonio destinato.

Si specifica quanto segue.

Nel Capitolo II (Autorizzazione):

- le disposizioni relative al Capitale minimo iniziale (Sezione II) si riferiscono all’ammontare del patrimonio destinato e alle attività conferite in detto patrimonio. Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti dell’istituto attesta che il valore netto delle attività e delle passività conferite nel patrimonio destinato non è inferiore al capitale minimo iniziale. Si applica quanto previsto nel Capitolo II, Sezione VI, par. 3, con riferimento al patrimonio destinato;

- i bilanci previsionali allegati al programma di attività (Sezione III) devono essere riferiti alla prestazione dei servizi di pagamento e all’emissione di moneta elettronica;

- per quanto attiene agli esponenti aziendali si fa presente che i componenti dell’organo amministrativo della società che costituisce il patrimonio destinato devono possedere esclusivamente i requisiti di onorabilità; i soggetti responsabili del patrimonio destinato devono possedere i requisiti di idoneità allo svolgimento dell’incarico previsti per gli amministratori nelle presenti Disposizioni;

- alla domanda di autorizzazione (Sezione V) è allegata la delibera costitutiva del patrimonio destinato approvata dall’organo amministrativo e non ancora depositata per l’iscrizione nel registro delle imprese. Ottenuta l’autorizzazione e prima dell’iscrizione nell’albo, l’istituto inoltra alla Banca d’Italia il certificato che attesta la data di iscrizione del patrimonio destinato nel registro delle imprese. La Banca d'Italia iscrive l’istituto nell’albo scaduto il termine entro il quale i creditori sociali anteriori all’iscrizione nel registro delle imprese possono fare opposizione (cfr. 2447-quater del codice civile); in caso di opposizione, la Banca d'Italia iscrive l’istituto nell’albo se il Tribunale, nonostante l’opposizione, dispone che la deliberazione sia eseguita. Per il soggetto/i responsabile/i del patrimonio destinato è inviata la medesima documentazione prevista per i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione.

Nel Capitolo V (Disciplina prudenziale) le disposizioni relative ai fondi propri, vanno riferite al patrimonio destinato.

Nel Capitolo VI (Organizzazione amministrativa e contabile e controlli interni), fermo restando il ruolo degli organi aziendali, la responsabilità di assicurare che i requisiti generali di organizzazione siano correttamente attuati (Sezione I , par. 2) compete anche al al/i responsabile/i del patrimonio destinato. Del ruolo e delle funzioni assegnate a tale/i soggetto/i deve essere fornita descrizione nella relazione sulla struttura organizzativa. Inoltre, si fa presente che: i) gli istituti hanno l’obbligo di mantenere separata da un punto di vista amministrativo e contabile l’attività relativa ai servizi di pagamento e quella di emissione di moneta elettronica dalle altre esercitate; ii) nella relazione sulla struttura organizzativa una specifica sezione deve essere dedicata a illustrare se e quali risorse (umane, organizzative e tecnologiche) e processi aziendali sono utilizzati sia per la prestazione dei servizi di pagamento e per l’emissione di moneta elettronica sia per lo svolgimento delle altre attività esercitate. In tal caso, devono essere indicati i presidi e meccanismi definiti per assicurare che, nella prestazione dei servizi di pagamento e nell’attività di emissione della moneta elettronica, siano rispettati i requisiti generali di organizzazione e l’adeguatezza del sistema dei controlli interni.

Nel caso in cui un istituto, che presta esclusivamente servizi di pagamento o attività di emissione di moneta elettronica, intende svolgere altre attività imprenditoriali, lo stesso, prima di depositare per l’iscrizione nel registro delle imprese le modifiche statutarie, invia alla Banca d’Italia la delibera di modifica dello statuto, la delibera di costituzione del patrimonio destinato e una nuova relazione sulla struttura organizzativa. L’istituto può procedere al deposito presso il registro delle imprese se, entro sessanta giorni dalla comunicazione, la Banca d’Italia non comunica eventuali motivi ostativi all’estensione dell’operatività (cfr. Cap. XI, par. 5).

Il rendiconto del patrimonio destinato, redatto ai sensi delle istruzioni dettate dalla Banca d’Italia (1) e allegato al bilancio della società che lo ha costituito, è oggetto di una relazione redatta dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti, che attesta la coerenza dei dati contenuti nel rendiconto con quelli riportati nel bilancio della società.

Il bilancio, il rendiconto del patrimonio destinato e i rispettivi allegati sono trasmessi alla Banca d’Italia secondo quando disposto nel capitolo XI, par. 2.

3. Costituzione di una società separata per la prestazione dei servizi di pagamento

Nel caso in cui l’istituto presti allo stesso tempo servizi di pagamento o attività di emissione di moneta elettronica e altre attività imprenditoriali, la Banca d’Italia può richiedere che sia costituita una società dedicata esclusivamente alla prestazione dei servizi di pagamento o all’emissione di moneta elettronica, se le attività diverse dai servizi di pagamento o dall’emissione di moneta elettronica danneggiano o rischiano di danneggiare la solidità finanziaria dell’istituto, l’affidabilità e l’efficienza dei servizi di pagamento o dell’emissione di moneta elettronica o la capacità della Banca d'Italia di esercitare i previsti controlli sull’istituto.

4. Nomina del soggetto responsabile del patrimonio destinato

L’istituto comunica alla Banca d’Italia le modifiche del/dei soggetto/i responsabile/i del patrimonio destinato entro dieci giorni dalla nomina.

Per le modifiche degli altri esponenti aziendali si applica, mutatis mutandis, quanto previsto dal Capitolo III, Sezione IV.

 

(1) Provvedimento della Banca d’Italia del 22 dicembre 2017, “Il bilancio degli intermediari IFRS diversi dagli intermediari bancari”.
 

 

 

 

 

5. Intermediari finanziari iscritti anche nell’albo degli istituti di pagamento o nell’albo degli istituti di moneta elettronica

Agli intermediari finanziari iscritti nell’Albo previsto dall’art. 106 del TUB autorizzati a prestare servizi di pagamento o ad emettere moneta elettronica ed iscritti nei rispettivi albi si applicano le “Disposizioni di Vigilanza per gli Intermediari Finanziari” (Circolare n. 288 del 3 aprile 2015) e le disposizioni indicate nel par. 2 del presente capitolo, con le seguenti precisazioni:

- non si applica quanto previsto nel quarto e nel quinto capoverso del par. 2 del presente capitolo;

- per quanto attiene all’organizzazione amministrativa e contabile e ai controlli interni, si applicano anche le presenti Disposizioni, con riferimento alle attività di prestazione di servizi di pagamento e di emissione di moneta elettronica e ai loro soggetti distributori, tenendo altresì conto degli specifici profili di rischio derivanti dall’esercizio delle attività previste dall’art. 106 del TUB. In particolare, oltre alle presenti Disposizioni, si applica quanto previsto nelle “Disposizioni di Vigilanza per gli Intermediari Finanziari”, Titolo III, Capitolo 1, Sezione V, par. 6 (Promozione e collocamento e/o conclusione di contratti relativi alla concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma tramite soggetti terzi), Sezione VII (Principi organizzativi relativi a specifiche attività o profili di rischio), nonché Titolo V, Capitolo1, Sezione II, par. 3 e Allegato A (Schema della relazione sulla struttura organizzativa);

- la disciplina prudenziale prevista nelle “Disposizioni di Vigilanza per gli Intermediari Finanziari” iscritti nell’Albo di cui all’art. 106 del TUB si applica a tutta l’attività aziendale, compresa la prestazione dei servizi di pagamento e l’emissione di moneta elettronica. Non trovano quindi applicazione le disposizioni indicate nel Capitoli V (disciplina prudenziale) delle presenti Disposizioni;

- gli intermediari tenuti all’iscrizione nell’Albo previsto dall’art. 106 del TUB che intendono prestare anche servizi di pagamento ovvero emettere moneta elettronica possono presentare, contestualmente alla domanda di iscrizione nell’Albo, quella di autorizzazione alla prestazione di servizi di pagamento e all’emissione di moneta elettronica.

 

 

SEZIONE II
PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

 

Si indicano di seguito, a soli fini riepilogativi, i procedimenti amministrativi, e le corrispondenti unità organizzative responsabili, rilevanti ai sensi del presente Capitolo:

- il divieto di svolgere altre attività imprenditoriali, ai sensi degli articoli 114-quinquies.2, comma 3, lett. d) e 114-quaterdecies, comma 3, lett. d) del TUB (Servizio Supervisione bancaria 1, Servizio Supervisione bancaria 2, Servizio Supervisione intermediari finanziari o Filiale territorialmente competente, individuati in base ai criteri stabiliti dall’art. 9 del Regolamento della Banca d'Italia del 25 giugno 2008, recante l’individuazione dei termini e delle unità organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi).

 

NAVIGAZIONE CON GLI ALTRI CAPITOLI
CAP I CAP II CAP III CAP IV CAP V CAP VI CAP VII CAP VIII CAP IX CAP X CAP XI CAP XII CAP XIII
 

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