2.1 Deduzione delle attività fiscali differite che dipendono dalla redditività futura e non derivano da differenze temporanee (artt. 469, par. 1, lett. a), 36, par. 1, lett. c) e 478, par. 1 CRR)
La percentuale applicabile ai sensi degli artt. 469, par. 1, lett. a) e 478, par. 1 del CRR è:
a) 40 per cento fino al 31 dicembre 2019;
b) 60 per cento nel periodo dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020;
c) 80 per cento nel periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021.
2.2 Deduzione dell’importo applicabile delle attività fiscali differite che dipendono dalla redditività futura e derivano da differenze temporanee (artt. 469, par. 1, lett. c), 36, par. 1, lettere c) e i) e 478, co. 1 e 2 CRR)
La percentuale applicabile ai sensi degli artt. 469, par. 1, lett. c) e 478, par. 1 del CRR è:
a) 40 per cento fino al 31 dicembre 2019;
b) 60 per cento nel periodo dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020;
c) 80 per cento nel periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021;
Le stesse percentuali si applicano alle attività fiscali differite che dipendono dalla redditività futura e derivano da differenze temporanee esistenti al 13 gennaio 2018.
2.3 Disposizioni transitorie in materia di IFRS 9 (art. 473-bis CRR)
Gli istituti applicano l’art. 473-bis del CRR. Ai sensi di quanto previsto da questo articolo, gli istituti che intendono avvalersi del regime transitorio previsto dall’articolo richiamato, ne danno comunicazione alla Banca d’Italia entro 30 giorni dall’entrata in vigore delle presenti disposizioni. Nella comunicazione è indicato il metodo di calcolo del quale essi intendono avvalersi.
Per gli istituti appartenenti a gruppi bancari o comunque inclusi nell’ambito della vigilanza consolidata ai sensi del CRR resta ferma l’applicazione a livello consolidato delle norme del CRR. Gli istituti appartenenti a gruppi bancari o finanziari sono tenuti comunque a comunicare la propria scelta, che deve essere concordata con la capogruppo.