CAPITOLO VII
SUCCURSALI, AGENTI, SOGGETTI CONVENZIONATI E LIBERA
PRESTAZIONE DI SERVIZI DEGLI ISTITUTI |
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PROVVEDIMENTO DELLA BANCA D’ITALIA DEL 23 luglio 2019 - Disposizioni di vigilanza per gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica.
Il presente provvedimento che modifica le “Disposizioni di vigilanza per gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica” del17 maggio 2016 per attuare la direttiva
2015/2366/UE (PSD2) e le relative disposizioni attuative, nonché coordina le nuove previsioni con la normativa vigente.
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CAPITOLO VII
SUCCURSALI, AGENTI, SOGGETTI CONVENZIONATI E LIBERA
PRESTAZIONE DI SERVIZI DEGLI ISTITUTI
SEZIONE I
DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE
1. Premessa
L’istituto autorizzato in Italia può:
- prestare servizi di pagamento anche in altri Stati comunitari attraverso l’esercizio della libertà di stabilimento (articolo 114-decies, comma 1, del TUB); l’istituto di moneta elettronica può emettere moneta elettronica anche in altri Stati comunitari, attraverso l’esercizio della libertà di stabilimento (articolo 114-quinquies, comma 6, lett. a), del TUB): cfr. Sezione II, par. 2;
- prestare servizi di pagamento anche in altri Stati comunitari avvalendosi della libera prestazione di servizi (articolo 114-decies, comma 3, del TUB); l’istituto di moneta elettronica può emettere moneta elettronica anche in altri Stati comunitari, avvalendosi della libera prestazione di servizi (articolo 114-quinquies, comma 6, lett. a), del TUB): cfr. Sezione IV, par. 2;
- prestare servizi di pagamento e, in caso di istituto di moneta elettronica, emettere moneta elettronica anche in Stati terzi, con o senza stabilimento (articoli 114-quinquies, comma 6, lett. b), e 114-decies, comma 5, del TUB): cfr. Sezioni II, par. 3 e IV, par. 2;
- avvalersi di agenti per la promozione e la conclusione di contratti per la prestazione di servizi di pagamento (cfr. articolo 128-quater, commi 1 e 6, del TUB); l’istituto di moneta elettronica può avvalersi di soggetti convenzionati per la distribuzione e il rimborso della moneta elettronica (articolo 114-bis.1, comma 1, del TUB): cfr. Sezione III.
Per l’ampliamento dell’operatività in paesi non appartenenti all’Unione Europea è necessaria l’autorizzazione della Banca d’Italia.
La decisione di avvalersi delle possibilità disciplinate nel presente Capitolo è assunta dall’organo con funzione di supervisione strategica.
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SEZIONE II
SUCCURSALI
1. Apertura di succursali in Italia
L’istituto che intende aprire una succursale in Italia lo comunica alla Banca d’Italia. La comunicazione contiene le seguenti informazioni:
a) indirizzo e recapiti della succursale;
b) eventuali modifiche organizzative e del sistema dei controlli interni necessarie ad assicurare la corretta prestazione dei servizi di pagamento e dell’attività di emissione di moneta elettronica nonché il rispetto della disciplina in materia di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento al terrorismo.
Per le relative segnalazioni, gli istituti si attengono a quanto previsto nella Comunicazione della Banca d’Italia del 30 aprile 2015 - Nuovo archivio elettronico delle succursali di banche, Istituti di pagamento e Istituti di moneta elettronica e dei dati anagrafici relativi agli OICR, e successive modifiche.
2. Esercizio della libertà di stabilimento mediante apertura di succursali in Stati comunitari (1)
2.1. Primo insediamento
Nell’esercizio della libertà di stabilimento, l’istituto comunica alla Banca d’Italia l’intenzione di istituire la prima succursale in uno Stato comunitario. La comunicazione contiene le seguenti informazioni:
a) Stato comunitario ove l’istituto intende istituire una succursale;
b) servizi di pagamento o l’attività di moneta elettronica che l’istituto intende prestare (2);
c) indirizzo e recapiti della succursale;
d) soggetto responsabile della succursale e relativi recapiti;
(1) cfr. Regolamento delegato (UE) 2017/2055 della Commissione del 23 giugno 2017 che integra la direttiva 2015/2366/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per la cooperazione e lo scambio di informazioni tra autorità competenti in relazione all'esercizio del diritto di stabilimento e della libera prestazione dei servizi degli istituti di pagamento. |
(2) Si precisa che, ai sensi della direttiva 2015/2366/UE, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, i finanziamenti concessi in relazione all’esecuzione di un’operazione di pagamento con durata superiore a dodici mesi non sono oggetto di armonizzazione comunitaria e pertanto non sono disciplinati nel presente paragrafo. |
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e) compiti e organizzazione della succursale;
f) un piano aziendale che dimostri che la succursale è in grado di utilizzare sistemi, risorse e procedure adeguati e proporzionati ai fini di una sana gestione nello Stato ospitante; il piano contiene, in particolare:
- gli obiettivi principali e la strategia aziendale della succursale, una spiegazione di come quest’ultima contribuirà alla strategia dell’istituto e, se del caso, del suo gruppo;
- una stima provvisoria del bilancio per i primi tre esercizi finanziari completi;
g) eventuali modifiche organizzative e del sistema dei controlli interni necessarie ad assicurare la corretta prestazione dei servizi di pagamento e dell’attività di moneta elettronica e il rispetto della disciplina in materia di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento al terrorismo; in particolare l’istituto fornisce:
- una descrizione della struttura di governo societario della succursale, comprese le linee di riporto gerarchico funzionale e giuridico, nonché la posizione e il ruolo della succursale nella struttura societaria dell’istituto e, se del caso, del suo gruppo;
- una descrizione dei meccanismi di controllo interno della succursale, inclusi: i) la descrizione delle procedure interne di controllo del rischio della succursale, il nesso con la procedura interna di controllo dell’istituto e, se del caso, del suo gruppo; ii) le informazioni dettagliate sui dispositivi di audit della succursale; e iii) le informazioni dettagliate sulle procedure che la succursale adotterà nello Stato ospitante per il rispetto della disciplina in materia di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento al terrorismo;
h) l’indicazione del soggetto referente presso l’istituto e relativi recapiti.
La Banca d’Italia, entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione, completa di tutti gli elementi necessari, notifica le informazioni ricevute all’autorità competente dello Stato ospitante. La Banca d’Italia dà comunicazione all’istituto interessato dell’avvenuta notifica all’autorità competente dello Stato ospitante.
La Banca d’Italia iscrive la succursale, a seconda dei casi, nell’albo degli istituti di pagamento o nell’albo degli istituti di moneta elettronica entro 90 giorni dal ricevimento della comunicazione completa e ne dà comunicazione all’istituto e all’autorità competente dello Stato ospitante.
Successivamente all’iscrizione, gli istituti comunicano alla Banca d’Italia la data di avvio dell’operatività della succursale. La Banca d’Italia ne dà comunicazione all’autorità dello Stato ospitante.
La Banca d’Italia può rifiutare di iscrivere la succursale nell’albo, o può revocarne l’iscrizione, se già avvenuta, quando:
- non è assicurata la corretta prestazione dei servizi di pagamento o dell’attività di emissione di moneta elettronica ovvero il rispetto della disciplina in materia di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento al terrorismo;
- l’autorità competente dello Stato ospitante le abbia comunicato, fornendo adeguata motivazione, che sussistono ragionevoli motivi per sospettare che, relativamente allo stabilimento della succursale, siano in corso o siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo ovvero che lo stabilimento di detta succursale possa aumentare il rischio di riciclaggio o di finanziamento al terrorismo.
Del rifiuto è data comunicazione all’istituto.
2.2 Comunicazioni successive
Gli istituti comunicano, senza ritardo, alla Banca d’Italia ogni modifica rilevante delle informazioni trasmesse ai sensi del paragrafo 2.1, l’intenzione di istituire ulteriori succursali o la loro chiusura.
La Banca d'Italia effettua la relativa notifica all'autorità del paese ospitante entro 30 giorni dalla ricezione della predetta comunicazione.
Si applica a quanto previsto dal paragrafo 2.1.
Gli istituti procedono autonomamente alla chiusura di succursali, dandone comunicazione alla Banca d’Italia almeno 15 giorni prima.
3. Apertura di succursali in Stati terzi
3.1 Primo insediamento
L’istituto che intende istituire una succursale in uno Stato terzo presenta istanza di autorizzazione alla Banca d’Italia. L’istanza contiene le seguenti informazioni:
a) Stato terzo nel cui territorio l’istituto intende istituire una succursale;
b) servizi di pagamento o attività di moneta elettronica che l’istituto di pagamento intende prestare;
c) indirizzo e recapiti della succursale;
d) soggetto responsabile della succursale e relativi recapiti;
e) compiti e organizzazione della succursale;
f) un piano aziendale che dimostri che la succursale è in grado di utilizzare sistemi, risorse e procedure adeguati e proporzionati ai fini di una sana gestione nello Stato terzo ospitante; il piano contiene, in particolare:
- gli obiettivi principali e la strategia aziendale della succursale, una spiegazione di come quest’ultima contribuirà alla strategia dell’istituto e, se del caso, del suo gruppo;
- una stima provvisoria del bilancio per i primi tre esercizi finanziari completi;
g) eventuali modifiche organizzative e del sistema dei controlli interni necessarie ad assicurare la corretta prestazione dei servizi di pagamento e dell’attività di emissione di moneta elettronica nonché il rispetto della disciplina in materia di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento al terrorismo. In particolare, l’istituto fornisce:
- una descrizione della struttura di governo societario della succursale, comprese le linee di riporto gerarchico funzionale e giuridico, nonché la posizione e il ruolo della succursale nella struttura societaria dell’istituto e, se rilevante, del suo gruppo;
- una descrizione dei meccanismi di controllo interno della succursale, incluse: i) la descrizione delle procedure interne di controllo del rischio della succursale, il nesso con la procedura interna di controllo dell’istituto e, se del caso, del gruppo; ii) informazioni dettagliate sui dispositivi di audit della succursale; e iii) informazioni dettagliate sulle procedure che la succursale adotterà nello Stato ospitante per il rispetto della disciplina in materia di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento al terrorismo;
La Banca d'Italia autorizza l’istituto ad aprire la succursale e la iscrive, a seconda dei casi, nell’albo degli istituti di pagamento o nell’albo degli istituti di moneta elettronica entro novanta giorni dalla ricezione della comunicazione o nega l’autorizzazione quando non è assicurata la corretta prestazione dei servizi di pagamento o dell’attività di emissione di moneta elettronica ovvero il rispetto della disciplina in materia di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento al terrorismo.
L’autorizzazione è, inoltre, negata nel caso in cui non siano soddisfatte le seguenti condizioni:
- esistenza, nello Stato ospitante, di una legislazione e di un sistema di vigilanza adeguati;
- esistenza di apposite intese di collaborazione tra la Banca d’Italia e le competenti autorità dello Stato estero volte, tra l’altro, ad agevolare l’accesso alle informazioni da parte della Banca d’Italia, anche attraverso l’espletamento di controlli in loco;
- possibilità di agevole accesso, da parte dell’istituto, alle informazioni della succursale.
3.2 Comunicazioni successive
Gli istituti già insediati in uno Stato terzo comunicano alla Banca d’Italia l'intenzione di procedere all'apertura di ulteriori succursali almeno 30 giorni prima di procedere all’apertura. Gli istituti procedono autonomamente alla chiusura di succursali, dandone comunicazione alla Banca d’Italia almeno 15 giorni prima. L’istituto comunica alla Banca d’Italia, le modifiche che intende apportare all’operatività della succursale per quanto attiene all’attività esercitata, alla struttura organizzativa, ai dirigenti responsabili, al recapito, almeno trenta giorni prima di procedere alle modifiche.
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SEZIONE III
AGENTI E SOGGETTI CONVENZIONATI
1. Utilizzo di agenti in Italia
1.1 Prima comunicazione
L’istituto comunica alla Banca d’Italia l’intenzione di avvalersi di agenti ai sensi dell’art. 128-quater, commi 1 e 6 del TUB per la prestazione di servizi di pagamento (1) nel territorio italiano. La comunicazione contiene:
a) una descrizione dei meccanismi di controllo interno per assicurare che gli agenti di cui si avvalgono si conformino agli obblighi in materia di lotta al riciclaggio e finanziamento del terrorismo secondo lo schema previsto dall’Allegato D del Capitolo VI;
b) la dichiarazione dell’istituto di avere verificato l’adeguatezza dei meccanismi di controllo adottati dall’agente per conformarsi agli obblighi in materia di lotta al riciclaggio e finanziamento del terrorismo, dell’assetto organizzativo e delle risorse a disposizione dell’agente siano adeguate per promuovere e concludere in modo corretto contratti relativi alla prestazione di servizi di pagamento;
c) i servizi di pagamento per i quali l’istituto intende avvalersi dell’agente.
L’istituto trasmette le informazioni anagrafiche relative agli agenti di cui intende avvalersi con le modalità previste dalla Comunicazione della Banca d’Italia del 24 gennaio 2019 “Nuova segnalazione degli agenti che distribuiscono servizi di pagamento. Istruzioni per gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica italiani”(2). La Banca d'Italia iscrive l’agente, a seconda dei casi, nell’albo degli istituti di pagamento o nell’albo degli istituti di moneta elettronica entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione completa di tutti i suoi elementi e ne dà comunicazione all’istituto.
L’agente avvia l’operatività a seguito dell’iscrizione.
Gli istituti si assicurano che gli agenti informino gli utenti dei servizi di pagamento che agiscono su loro mandato.
La Banca d’Italia può rifiutare di iscrivere l’agente nell’albo quando le informazioni rese dall’istituto sono inesatte o non è assicurata la corretta prestazione dei servizi di pagamento o il rispetto della disciplina in materia di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento al terrorismo. Del rifiuto è data comunicazione all’istituto.
(1) Gli istituti di moneta elettronica non possono avvalersi di agenti per l’attività di emissione di moneta elettronica. |
(2) Cfr. https://www.bancaditalia.it/statistiche/raccolta-dati/segnalazioni/rilevazioni- vigilanza/index.html |
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La Banca d'Italia può assumere le iniziative necessarie a verificare l’esattezza delle informazioni trasmesse.
1.2 Comunicazioni successive
Gli istituti comunicano senza ritardo alla Banca d’Italia le variazioni nelle informazioni comunicate nonché l’intenzione di avvalersi di altri agenti nel rispetto di quanto disciplinato dal presente paragrafo. La Banca d'Italia aggiorna le informazioni nell’albo degli istituti di pagamento o nell’albo degli istituti di moneta elettronica entro 20 giorni dalla ricezione della comunicazione completa di tutti i suoi elementi e ne dà comunicazione all’istituto.
Quando non vi sono variazioni nei meccanismi di controllo interno a cui ricorreranno al fine di conformarsi agli obblighi in materia di lotta al riciclaggio e finanziamento del terrorismo, gli istituti si limitano a trasmettere le informazioni anagrafiche dei nuovi agenti e la dichiarazione di cui al paragrafo 1.1, lett. b), secondo quanto previsto dalla Comunicazione della Banca d’Italia del 24 gennaio 2019 “Nuova segnalazione degli agenti che distribuiscono servizi di pagamento. Istruzioni per gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica italiani”(1).
Gli istituti comunicano alla Banca d’Italia la cessazione del rapporto con agenti iscritti nell’albo entro 15 giorni dalla conclusione del rapporto, secondo le modalità previste dalla citata Comunicazione.
2. Utilizzo di soggetti convenzionati in Italia
L’istituto di moneta elettronica che intende avvalersi di soggetti convenzionati per la distribuzione e il rimborso della moneta elettronica nel territorio italiano applica le disposizioni di cui al Capitolo VI, Sezione II, e all’Allegato B del medesimo Capitolo.
3. Utilizzo di agenti e di soggetti convenzionati in Stati comunitari (2)
3.1 Primo utilizzo
L’istituto comunica alla Banca d’Italia l’intenzione di avvalersi, per la prima volta, di un agente di un altro Stato comunitario per prestare
(1) Cfr. https://www.bancaditalia.it/statistiche/raccolta-dati/segnalazioni/rilevazioni- vigilanza/index.html |
(2) Cfr. Regolamento delegato (UE) 2017/2055 della Commissione del 23 giugno 2017 che integra la direttiva 2015/2366/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per la cooperazione e lo scambio di informazioni tra autorità competenti in relazione all'esercizio del diritto di stabilimento e della libera prestazione dei servizi degli istituti di pagamento. |
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servizi di pagamento indetto Stato comunitario o, nel caso di istituti di moneta elettronica, di un soggetto convenzionato di un altro Stato comunitario per la distribuzione e il rimborso della moneta elettronica in tale Stato. La comunicazione contiene le seguenti informazioni:
a) lo Stato comunitario dove è insediato l’agente o il soggetto convenzionato;
b) i servizi di pagamento che verranno prestati attraverso l’agente e le attività di distribuzione e/o rimborso della moneta elettronica che verranno prestate attraverso il soggetto convenzionato;
c) per le persone fisiche:
i) il nome, l’indirizzo e codice identificativo dell’agente e del soggetto convenzionato; e
ii) per gli agenti, la dichiarazione dell’istituto che attesti il rispetto dei requisiti previsti nello Stato ospitante per lo svolgimento dell’attività;
d) per le persone giuridiche:
i) l’identità degli amministratori e delle persone responsabili della gestione dell’agente e del soggetto convenzionato e il codice identificativo della società; e
ii) per gli agenti, la dichiarazione dell’istituto che attesti il rispetto da parte di questi ultimi dei requisiti previsti nello Stato ospitante per lo svolgimento dell’attività;
e) una descrizione dei meccanismi di controllo interno per assicurare che gli agenti e i soggetti convenzionati di cui si conformino agli obblighi in materia di lotta al riciclaggio e finanziamento del terrorismo;
f) la dichiarazione dell’istituto di avere verificato l’adeguatezza dei meccanismi di controllo di cui alla precedente lett. e), dell’assetto organizzativo e delle risorse dell’agente o del soggetto convenzionato, rispettivamente, per promuovere e concludere in modo corretto contratti relativi alla prestazione di servizi di pagamento e per distribuire e rimborsare la moneta elettronica; la qualificazione motivata dell’attività quale esercizio della libertà di stabilimento oppure della libera prestazione di servizi all’interno dell’Unione europea;
g) l’indicazione dettagliata delle modalità con cui l’istituto intende operare nello stato di insediamento tramite l’agente o il soggetto convenzionato;
h) per l’operatività tramite agenti, in regime di diritto di stabilimento senza succursale, l’identificazione del punto di contatto centrale (1), eventualmente istituito nello Stato
(1) L’istituzione del punto di contatto centrale è necessaria se prevista dalla legislazione dello Stato membro ospitante. |
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comunitario, con indicazione del responsabile, dell’indirizzo e dei recapiti dello stesso. Il punto di contatto centrale è disciplinato dal Regolamento delegato della Commissione adottato in attuazione dell’art. 29, paragrafo 2, della direttiva 2015/2366/UE.
La Banca d’Italia, entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione completa di tutti gli elementi necessari, notifica le informazioni ricevute all’autorità competente dello Stato ospitante e ne dà comunicazione all’istituto.
Nel caso di utilizzo di un agente, la Banca d’Italia iscrive l’agente, a seconda dei casi, nell’albo degli istituti di pagamento o nell’albo dell’istituto di moneta elettronica, entro 90 giorni dalla ricezione della comunicazione completa, e ne dà comunicazione all’istituto e all’autorità competente dello Stato ospitante.
Gli istituti comunicano alla Banca d’Italia la data di avvio dell’operatività dell’agente. La Banca d’Italia ne dà comunicazione all’autorità dello Stato ospitante.
La Banca d’Italia può rifiutare di iscrivere l’agente nell’albo, o revocare l’iscrizione, se già iscritto, quando ricorra almeno una delle seguenti ragioni:
- non è assicurata la corretta prestazione dei servizi di pagamento o il rispetto della disciplina in materia di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento al terrorismo;
- l’autorità competente dello Stato ospitante le abbia comunicato che sussistono ragionevoli motivi per sospettare che, relativamente all’impiego dell’agente, siano in corso o siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo ovvero che l’impiego dell’agente possa aumentare il rischio di riciclaggio o di finanziamento al terrorismo.
Del rifiuto è data comunicazione all’istituto.
Nel caso di utilizzo di soggetti convenzionati, la Banca d’Italia può rifiutare di effettuare la comunicazione all’autorità competente dello Stato ospitante dei soggetti convenzionati di cui l’istituto di moneta elettronica intende avvalersi quando non è assicurata la corretta prestazione dell’attività di distribuzione o rimborso della moneta elettronica nonché il rispetto della disciplina in materia di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento al terrorismo.
L’istituto di moneta elettronica può iniziare ad operare attraverso il soggetto convenzionato decorsi 90 giorni dalla comunicazione alla Banca d’Italia completa di tutti i suoi elementi. La Banca d’Italia può vietare l’impiego del soggetto convenzionato nel caso in cui l’autorità competente dello Stato ospitante abbia comunicato che sussistono ragionevoli motivi per sospettare che, relativamente all’impiego del soggetto convenzionato, siano in corso o siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo ovvero che l’impiego del soggetto convenzionato possa aumentare il rischio di riciclaggio o di finanziamento al terrorismo.
Del rifiuto è data comunicazione all’istituto di moneta elettronica.
Gli istituti di moneta elettronica comunicano alla Banca d’Italia la data di avvio dell’operatività del soggetto convenzionato. La Banca d’Italia ne dà comunicazione all’autorità dello Stato ospitante.
3.2 Comunicazioni successive
Gli istituti comunicano, senza ritardo, alla Banca d’Italia ogni modifica rilevante delle informazioni trasmesse ai sensi del paragrafo 3.1, l’intenzione di avvalersi di altri agenti o soggetti convenzionati, nonché la cessazione dei rapporti precedentemente comunicati.
La Banca d'Italia effettua la notifica all'autorità del paese ospitante entro 30 giorni dalla ricezione della predetta comunicazione e ne informa l’istituto interessato.
Si applica a quanto previsto dal paragrafo 3.1.
4. Utilizzo di agenti e di soggetti convenzionati in Stati terzi
L’istituto comunica alla Banca d’Italia l’intenzione di avvalersi di agenti per la prestazione di servizi di pagamento in uno Stato terzo o, nel caso di istituti di moneta elettronica, di un soggetto convenzionato per la distribuzione e il rimborso della moneta elettronica, in uno Stato terzo. La comunicazione contiene le seguenti informazioni:
a) lo Stato terzo dove è insediato l’agente o il soggetto convenzionato;
b) i servizi di pagamento che verranno prestati attraverso l’agente e le attività di distribuzione e di rimborso di moneta elettronica prestate tramite il soggetto convenzionato;
c) per le persone fisiche:
i) il nome, l’indirizzo e, ove disponibile, il codice identificativo dell’agente o del soggetto convenzionato; e
ii) per gli agenti, la dichiarazione dell’istituto che attesti il rispetto dei requisiti previsti nello Stato terzo per lo svolgimento dell’attività;
d) per le persone giuridiche:
i) l’identità degli amministratori e delle persone responsabili della gestione dell’agente e del soggetto convenzionato e, ove disponibile, il codice identificativo della società;
ii) per gli agenti, la dichiarazione dell’istituto che attesti il rispetto da parte di questi ultimi dei requisiti previsti nello Stato terzo per lo svolgimento dell’attività;
e) una descrizione dei meccanismi di controllo interno per assicurare che gli agenti o i soggetti convenzionati di cui si avvale si conformino agli obblighi in materia di lotta al riciclaggio e finanziamento del terrorismo;
f) la dichiarazione dell’istituto di avere verificato l’adeguatezza dei meccanismi di controllo di cui alla precedente lett. e), dell’assetto organizzativo e delle risorse a disposizione dell’agente o del soggetto convenzionato per promuovere e concludere in modo corretto contratti relativi alla prestazione di servizi di pagamento o per distribuire e rimborsare la moneta elettronica;
g) indicazione dettagliata delle modalità con cui l’istituto intende operare nello Stato di insediamento tramite l’agente o il soggetto convenzionato.
La Banca d'Italia autorizza l’istituto ad avvalersi dell’agente e iscrive l’agente, a seconda dei casi, nell’albo degli istituti di pagamento o nell’albo degli istituti di moneta elettronica ovvero autorizza l’istituto di moneta elettronica ad avvalersi del soggetto convenzionato entro novanta giorni dalla ricezione della comunicazione; nega l’autorizzazione ad avvalersi dell’agente o del soggetto convenzionato quando non è assicurata la corretta prestazione dei servizi di pagamento o dell’attività di distribuzione o rimborso della moneta elettronica o il rispetto della disciplina in materia di prevenzione del riciclaggio o del finanziamento al terrorismo.
L’autorizzazione è, inoltre, negata nel caso in cui non siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
- esistenza, nello Stato di insediamento, di una legislazione e di un sistema di vigilanza adeguati;
- esistenza di apposite intese di collaborazione tra la Banca d’Italia e le competenti autorità dello Stato estero volte, tra l’altro, ad agevolare l’accesso alle informazioni da parte della Banca d’Italia, anche attraverso l’espletamento di controlli in loco;
- possibilità di agevole accesso, da parte dell’istituto, alle informazioni dell’agente o del soggetto convenzionato.
L’istituto comunica alla Banca d’Italia le modifiche alle informazioni precedentemente comunicate, almeno trenta giorni prima che la modifica sia effettuata.
Gli istituti comunicano tempestivamente alla Banca d’Italia la cessazione dei rapporti con agenti e soggetti convenzionati, per l’aggiornamento dell’albo.
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SEZIONE IV
PRESTAZIONE DI SERVIZI
1. Stati comunitari (1)
Fermo restando quanto previsto dalla Sezione III, l’istituto che intende prestare servizi di pagamento in regime di libera prestazione di servizi in uno Stato comunitario o l’istituto di moneta elettronica che intende esercitare l’attività di emissione di moneta elettronica in regime di libera prestazione di servizi in uno Stato comunitario invia una comunicazione alla Banca d’Italia (2).
Nella comunicazione l’istituto precisa:
a) lo Stato in cui intende esercitare l’attività;
b) i servizi di pagamento o l’attività di emissione di moneta elettronica che intende prestare e la data prevista per l’avvio dell’operatività.
Entro trenta giorni dalla data di ricezione della comunicazione, completa di tutti gli elementi necessari, la Banca d’Italia notifica le informazioni ricevute all’autorità competente dello Stato ospitante.
Dell’avvenuta notifica all’autorità competente dello Stato ospitante la Banca d’Italia provvede a dare comunicazione all’istituto interessato.
L’istituto comunica alla Banca d’Italia e alla competente autorità dello Stato ospitante le modifiche alle informazioni, di cui al precedente punto b), almeno trenta giorni prima di procedere al cambiamento.
2. Stati terzi
Fermo restando quanto previsto dalla Sezione III, l’istituto che intende prestare servizi di pagamento in uno Stato terzo o l’istituto di moneta elettronica che intende esercitare l’attività di emissione di moneta elettronica in uno Stato terzo senza stabilimento presenta istanza di autorizzazione alla Banca d’Italia.
Nell’istanza l’istituto precisa:
a) lo Stato terzo nel cui territorio intende prestare i servizi o esercitare l’attività di emissione di moneta elettronica;
(1) Cfr. Regolamento delegato (UE) 2017/2055 della Commissione del 23 giugno 2017 che integra la direttiva 2015/2366/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per la cooperazione e lo scambio di informazioni tra autorità competenti in relazione all'esercizio del diritto di stabilimento e della libera prestazione dei servizi degli istituti di pagamento. |
(2) Per la prestazione di servizi di pagamento tramite agenti in regime di libera prestazione di servizi e per la distribuzione e il rimborso della moneta elettronica tramite soggetti convenzionati in regime di libera prestazione, si applica quanto previsto dalla Sezione III. |
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b) i servizi di pagamento o l’attività di emissione di moneta elettronica che intende prestare. Entro sessanta giorni dalla data di ricezione dell’istanza completa di tutti gli elementi necessari, ove non sussistano motivi ostativi, la Banca d’Italia rilascia l’autorizzazione. In tale ambito, la Banca d'Italia valuta l’esistenza nello Stato terzo di un sistema di vigilanza adeguato.
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SEZIONE V
PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI
Si indicano di seguito, a soli fini riepilogativi, i procedimenti amministrativi, e le corrispondenti unità organizzative responsabili, rilevanti ai sensi del presente Capitolo:
- divieto di apertura della prima succursale in uno stato comunitario, ai sensi degli articoli 114-quinquies, comma 6, lett. a) e 114-decies, comma 1 del TUB (Servizio Supervisione bancaria 1, Servizio Supervisione bancaria 2, Servizio Supervisione intermediari finanziari o Filiale territorialmente competente, individuati in base ai criteri stabiliti dall’art. 9 del Regolamento della Banca d'Italia del 25 giugno 2008, recante l’individuazione dei termini e delle unità organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi);
- autorizzazione all’apertura della prima succursale in uno stato terzo, ai sensi degli articoli 114-quinquies, comma 6, lett. b) e 114-decies, comma 5 del TUB (Servizio Supervisione bancaria 1, Servizio Supervisione bancaria 2, Servizio Supervisione intermediari finanziari o Filiale territorialmente competente, individuati in base ai criteri stabiliti dall’art. 9 del Regolamento della Banca d'Italia del 25 giugno 2008);
- il rifiuto di iscrizione di un agente nell’albo degli istituti di pagamento o degli istituti di moneta elettronica, ai sensi dell’articolo 114-septies, comma 1 del TUB (Servizio Supervisione bancaria 1, Servizio Supervisione bancaria 2, Servizio Supervisione intermediari finanziari o Filiale territorialmente competente, individuati in base ai criteri stabiliti dall’art. 9 del Regolamento della Banca d'Italia del 25 giugno 2008);
- il rifiuto di iscrizione di un agente comunitario nell’albo degli istituti di pagamento o degli istituti di moneta elettronica, ai sensi dell’articolo 114-septies, comma 1 del TUB (Servizio Supervisione bancaria 1, Servizio Supervisione bancaria 2, Servizio Supervisione intermediari finanziari o Filiale territorialmente competente, individuati in base ai criteri stabiliti dall’art. 9 del Regolamento della Banca d'Italia del 25 giugno 2008);
- rifiuto di comunicare all’autorità di uno Stato comunitario l’intenzione di ricorrere ad un soggetto convenzionato in tale Stato, ai sensi dell’articolo 114-quinquies, comma 6, lett. a) del TUB (Servizio Supervisione bancaria 1, Servizio Supervisione bancaria 2, Servizio Supervisione intermediari finanziari o Filiale territorialmente competente, individuati in base ai criteri stabiliti dall’art. 9 del Regolamento della Banca d'Italia del 25 giugno 2008);
- il divieto di utilizzare un soggetto convenzionato in uno Stato comunitario, ai sensi dell’articolo 114-quinquies.2, comma 3, lett. d) del TUB (Servizio Supervisione bancaria 1, Servizio Supervisione bancaria 2, Servizio Supervisione intermediari finanziari o Filiale territorialmente competente, individuati in base ai criteri stabiliti dall’art. 9 del Regolamento della Banca d'Italia del 25 giugno 2008);
- autorizzazione alla prestazione di servizi di pagamento tramite agenti o all’esercizio dell’attività di emissione di moneta elettronica tramite soggetti convenzionati in uno Stato terzo, ai sensi degli articoli 114-quinquies, comma 6, lett. b) e 114-decies, comma 6 del TUB (Servizio Supervisione bancaria 1, Servizio Supervisione bancaria 2, Servizio Supervisione intermediari finanziari o Filiale territorialmente competente, individuati in base ai criteri stabiliti dall’art. 9 del Regolamento della Banca d'Italia del 25 giugno 2008);
- autorizzazione alla prestazione di servizi di pagamento o all’esercizio dell’attività di emissione di moneta elettronica in uno Stato terzo, ai sensi degli articoli 114-quinquies, comma 6, lett. b) e 114-decies, comma 5 del TUB (Servizio Supervisione bancaria 1, Servizio Supervisione bancaria 2, Servizio Supervisione intermediari finanziari o Filiale territorialmente competente, individuati in base ai criteri stabiliti dall’art. 9 del Regolamento della Banca d'Italia del 25 giugno 2008).
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