SEZIONE II
DISCIPLINA DEGLI ACCERTAMENTI ISPETTIVI
1. Svolgimento degli accertamenti
Le ispezioni sono effettuate da dipendenti della Banca d’Italia muniti di lettera di incarico a firma del Governatore o del Direttore Generale o di chi li rappresenta.
Gli ispettori, al fine di acquisire la documentazione necessaria per gli accertamenti, hanno il potere di accedere all’intero patrimonio informativo dell’ente.
Gli accertamenti nei confronti di un istituto sono, di norma, svolti presso la direzione generale; ove necessario, possono essere estesi alle dipendenze insediate sia in Italia sia all’estero, agli agenti e ai soggetti convenzionati o a cui sono state esternalizzate funzioni operative.
Con riferimento alle succursali di un istituto italiano stabilite nel territorio di uno Stato comunitario, la Banca d’Italia può richiedere alle autorità dello Stato medesimo di effettuare accertamenti presso tali dipendenze, agli agenti, ai soggetti convenzionati o a quelli a cui sono state esternalizzate funzioni operative ovvero concordare altre modalità per le verifiche.
2. Consegna del rapporto ispettivo
Le risultanze significative delle indagini sono esposte nel “Rapporto ispettivo”, contenente la descrizione circostanziata (cc.dd. rilievi e osservazioni) dei fatti ed atti aziendali riscontrati, non in linea con i criteri di corretta gestione ovvero con la normativa regolante l’esercizio dell’attività.
Entro i 90 giorni successivi alla chiusura degli accertamenti, l’incaricato degli stessi provvede a consegnare il fascicolo dei “rilievi e osservazioni” nel corso di un’apposita riunione dell’organo cui compete l’amministrazione, convocata di norma presso il soggetto ispezionato, alla quale partecipano i membri dell’organo con funzione di controllo e il responsabile dell’esecutivo (2).
Il termine può essere interrotto qualora sopraggiunga la necessità di acquisire nuovi elementi informativi.
Nel caso di accertamenti nei confronti di un istituto che faccia parte di un gruppo bancario, l’istituto ispezionato è tenuto, in attuazione dell’art. 61, comma 4, del TUB, a trasmettere tempestivamente alla capogruppo copia del fascicolo dei “rilievi e osservazioni”.
(2) Qualora non siano stati formulati “rilievi e osservazioni”,la conclusione degli accertamenti viene comunicata all’istituto con apposita lettera. |
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Nel termine di trenta giorni dalla consegna del fascicolo ispettivo l’istituto interessato deve far conoscere alla Banca d’Italia le proprie considerazioni in ordine a quanto emerso dall’ispezione, nonché i provvedimenti già attuati e quelli posti allo studio per eliminare le anomalie e le manchevolezze accertate.
Entro il medesimo termine, sia l’istituto sia i singoli esponenti aziendali interessati devono inviare le eventuali controdeduzioni in ordine alle singole irregolarità contestate.