CAPITOLO XII
VIGILANZA ISPETTIVA
PROVVEDIMENTO DELLA BANCA D’ITALIA DEL 23 luglio 2019 -Disposizioni di vigilanza per gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica. Il presente provvedimento che modifica le “Disposizioni di vigilanza per gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica” del17 maggio 2016 per attuare la direttiva 2015/2366/UE (PSD2) e le relative disposizioni attuative, nonché coordina le nuove previsioni con la normativa vigente.

 

CAPITOLO XII
VIGILANZA ISPETTIVA

SEZIONE I
DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Premessa

La Banca d’Italia può effettuare accertamenti ispettivi presso gli istituti operanti in Italia.

Le ispezioni sono volte ad accertare che l’attività degli enti vigilati risponda a criteri di sana e prudente gestione, sia svolta in coerenza con le esigenze di regolare funzionamento del sistema dei pagamenti e sia espletata nell’osservanza delle disposizioni vigenti. In particolare, l’accertamento ispettivo è volto a valutare la complessiva situazione tecnica e organizzativa dell’ente, nonché a verificare l’attendibilità delle informazioni fornite alla Banca d'Italia.

Gli accertamenti possono riguardare la complessiva situazione aziendale (“a spettro esteso”), specifici comparti operativi e/o il rispetto di normative di settore (“mirati”) nonché la rispondenza di eventuali azioni correttive poste in essere dall’istituto (“follow up”).

Gli istituti ispezionati prestano la massima collaborazione all’espletamento degli accertamenti e, in particolare, forniscono con tempestività e completezza i documenti che gli incaricati ritengono necessario acquisire (1).

2. Ambito di applicazione

La vigilanza ispettiva è svolta presso:

- gli istituti italiani;

- le succursali in Italia di istituti di pagamento comunitari o di istituti di moneta elettronica comunitari, anche nel caso in cui le competenti autorità dello Stato comunitario d’origine lo richiedano;

- le succursali in Italia di istituti di moneta elettronica aventi sede in stati terzi.

 

(1) Cfr. Regolamento delegato della Commissione sulla cooperazione tra le autorità competenti dello stato di origine e dello stato ospitante per la supervisione degli istituti di pagamento che operano su base transfrontaliera ai sensi dell’art. 29(6) della PSD2.
 

 

 

 

 

SEZIONE II
DISCIPLINA DEGLI ACCERTAMENTI ISPETTIVI

1. Svolgimento degli accertamenti

Le ispezioni sono effettuate da dipendenti della Banca d’Italia muniti di lettera di incarico a firma del Governatore o del Direttore Generale o di chi li rappresenta.

Gli ispettori, al fine di acquisire la documentazione necessaria per gli accertamenti, hanno il potere di accedere all’intero patrimonio informativo dell’ente.

Gli accertamenti nei confronti di un istituto sono, di norma, svolti presso la direzione generale; ove necessario, possono essere estesi alle dipendenze insediate sia in Italia sia all’estero, agli agenti e ai soggetti convenzionati o a cui sono state esternalizzate funzioni operative.

Con riferimento alle succursali di un istituto italiano stabilite nel territorio di uno Stato comunitario, la Banca d’Italia può richiedere alle autorità dello Stato medesimo di effettuare accertamenti presso tali dipendenze, agli agenti, ai soggetti convenzionati o a quelli a cui sono state esternalizzate funzioni operative ovvero concordare altre modalità per le verifiche.

2. Consegna del rapporto ispettivo

Le risultanze significative delle indagini sono esposte nel “Rapporto ispettivo”, contenente la descrizione circostanziata (cc.dd. rilievi e osservazioni) dei fatti ed atti aziendali riscontrati, non in linea con i criteri di corretta gestione ovvero con la normativa regolante l’esercizio dell’attività.

Entro i 90 giorni successivi alla chiusura degli accertamenti, l’incaricato degli stessi provvede a consegnare il fascicolo dei “rilievi e osservazioni” nel corso di un’apposita riunione dell’organo cui compete l’amministrazione, convocata di norma presso il soggetto ispezionato, alla quale partecipano i membri dell’organo con funzione di controllo e il responsabile dell’esecutivo (2).

Il termine può essere interrotto qualora sopraggiunga la necessità di acquisire nuovi elementi informativi.

Nel caso di accertamenti nei confronti di un istituto che faccia parte di un gruppo bancario, l’istituto ispezionato è tenuto, in attuazione dell’art. 61, comma 4, del TUB, a trasmettere tempestivamente alla capogruppo copia del fascicolo dei “rilievi e osservazioni”.

 

(2) Qualora non siano stati formulati “rilievi e osservazioni”,la conclusione degli accertamenti viene comunicata all’istituto con apposita lettera.
 

 

 

 

 

Nel termine di trenta giorni dalla consegna del fascicolo ispettivo l’istituto interessato deve far conoscere alla Banca d’Italia le proprie considerazioni in ordine a quanto emerso dall’ispezione, nonché i provvedimenti già attuati e quelli posti allo studio per eliminare le anomalie e le manchevolezze accertate.

Entro il medesimo termine, sia l’istituto sia i singoli esponenti aziendali interessati devono inviare le eventuali controdeduzioni in ordine alle singole irregolarità contestate.

 

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