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PROVVEDIMENTO DELLA BANCA D’ITALIA DEL 23 luglio 2019 - Disposizioni di vigilanza per gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica.
Il presente provvedimento che modifica le “Disposizioni di vigilanza per gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica” del17 maggio 2016 per attuare la direttiva
2015/2366/UE (PSD2) e le relative disposizioni attuative, nonché coordina le nuove previsioni con la normativa vigente.
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CAPITOLO V
DISCIPLINA PRUDENZIALE
SEZIONE I
FONDI PROPRI
1. Fondi Propri
Agli istituti si applica la disciplina sui fondi propri prevista ai sensi del CRR; nella presente Sezione si indicano le disposizioni del CRR che si applicano agli istituti.
I fondi propri dell’istituto sono costituiti dal Capitale di classe 1 e dal Capitale di classe 2.
Il Capitale di classe 1 è composto per almeno il 75 per cento da Capitale primario di classe 1, come definito dall’articolo 50 del CRR; il Capitale di classe 2 è ammesso nel calcolo entro un massimo pari ad un terzo del Capitale di classe1.
Il Capitale di classe 1 e il Capitale di classe 2 sono composti da elementi positivi e negativi la cui computabilità viene ammessa, con o senza limitazioni a seconda dei casi, in relazione alla qualità patrimoniale riconosciuta a ciascuno di essi. Gli elementi positivi che costituiscono il patrimonio devono essere nella piena disponibilità degli istituti , in modo da poter essere utilizzati senza limitazioni per la copertura dei rischi e delle perdite. L’importo di tali elementi è depurato degli eventuali oneri di natura fiscale.
Salvo quando diversamente specificato nelle presenti disposizioni, gli istituti calcolano i fondi propri secondo quanto previsto dal CRR. In particolare, si applica, in quanto compatibile, la Parte Due, Titolo I, Capo I, relativo al Capitale di classe 1; Capo 2, relativo al capitale primario di classe 1; Capo 3, relativo al Capitale aggiuntivo di classe 1; Capo 4 relativo agli elementi e strumenti di classe 2; Capo 5 sulla definizione di fondi propri; Capo 6 sui requisiti generali.
Gli istituti si attengono, inoltre, a quanto previsto dai regolamenti delegati della Commissione europea recanti le norme tecniche di regolamentazione che definiscono:
- il significato di “prevedibile” nell’individuazione degli oneri e dei dividendi prevedibili da dedurre dagli utili di periodo o di fine esercizio (art. 26, par. 4, CRR);
- a) le forme e la natura del finanziamento indiretto degli strumenti di fondi propri; b) se e quando le distribuzioni multiple graverebbero in modo sproporzionato sui fondi propri; c) il significato di “distribuzioni preferenziali” (art. 28, par. 5, CRR);
- in materia di strumenti di capitale emessi da società mutue e cooperative, enti di risparmio ed enti analoghi, la natura delle limitazioni al rimborso che si rendono necessarie quando la normativa nazionale applicabile vieta alla banca di rimborsare gli strumenti patrimoniali (art. 29, par. 6, CRR);
- il concetto di “gain on sale” (art. 32, par. 2, CRR);
- cosa costituisce stretta corrispondenza tra il valore delle obbligazioni e il valore delle attività della banca (art. 33, par. 4, CRR);
- le modalità’ di applicazione delle deduzioni previste dall’art. 36, par. 1, lettere (a), (c), (e), (f), (h), (i) e (l), dall’art. 56, par. 1, lettere (a), (c), (d) e (f), e dall’art. 66, par. 1, lettere (a), (c) e (d), CRR (art. 36, par. 2, CRR);
- i tipi di strumenti di capitale degli enti finanziari e delle imprese di assicurazione e di riassicurazione di Stati extracomunitari e delle imprese escluse dall'ambito di applicazione della direttiva 2009/138/CE conformemente all'art. 4 di tale direttiva che devono essere dedotti dai seguenti elementi dei fondi propri: a) elementi del capitale primario di classe 1; b) elementi aggiuntivi di classe 1; c) elementi di classe 2 (art. 36, par.3, CRR);
- le condizioni di applicazione dei metodi di calcolo elencati nell'allegato I, parte II, della direttiva 2002/87/CE ai fini delle alternative alla deduzione di cui all’art. 49, par. 1, CRR (art. 49, par. 6, CRR);
- in materia di strumenti aggiuntivi di classe 1: (a) la forma e la natura degli incentivi al rimborso; (b) la natura di un’eventuale rivalutazione del valore nominale di uno strumento aggiuntivo di classe 1, a seguito di svalutazione (write down) del valore nominale a titolo temporaneo; (c) le procedure e le scadenze per le seguenti azioni: i) accertamento di un evento attivatore (trigger event); ii) rivalutazione del valore nominale di uno strumento aggiuntivo di classe 1, a seguito di svalutazione del valore nominale a titolo temporaneo;(d) le caratteristiche degli strumenti che potrebbero ostacolare la ricapitalizzazione della banca; (e) l'uso di società veicolo per l'emissione indiretta di strumenti di fondi propri (art. 52, par. 2, CRR);
- in materia di distribuzioni su strumenti di fondi propri, le condizioni in base alle quali gli indici sono ritenuti ammissibili come indici generali ai sensi dell’art. 73, par. 4 (art. 73, par. 7, CRR);
- in materia di detenzione da parte delle banche di indici di strumenti di capitale: (a) quando una stima utilizzata in alternativa al calcolo dell'esposizione sottostante di cui all’art. 76, par. 2 CRR sia sufficientemente prudente; (b) il significato di "oneroso sotto il profilo operativo" ai fini del co. 3 del medesimo articolo (art. 76, par. 4, CRR);
- in materia di autorizzazione a ridurre i fondi propri: (a) il significato di "sostenibile per la capacità di reddito della banca" contenuta nell’art. 78, par. 1, lett. a), CRR); (b) la base appropriata in forza della quale limitare il rimborso di cui al par. 3 del medesimo articolo; (c) il procedimento e i dati da fornire affinché una banca possa chiedere all’autorità competente l’autorizzazione a svolgere le funzioni di cui all’art. 77 CRR, incluso il procedimento da applicare in caso di rimborso di azioni distribuite ai membri di società cooperative, nonché i termini dei citati procedimenti (art. 77, par. 5, CRR);
- in materia di deroga temporanea alla deduzione dai fondi propri, il concetto di “su base temporanea” e le condizioni in base alle quali un’autorità competente può ritenere che le detenzioni temporanee menzionate siano ai fini di un’operazione di assistenza finanziaria destinata alla riorganizzazione e al salvataggio di un soggetto rilevante (art. 79, par. 2, CRR).
1.1. Disposizioni specifiche
Ai fini dell’applicazione dell’articolo 27 CRR, sono qualificati come soggetti cooperativi gli istituti che abbiano la forma di società cooperativa ai sensi dell’art. 2511 del codice civile.
Non si applica l’art. 27, par. 1, lett. a), punto v) del CRR.
Ai sensi dell’art. 26, par. 2, CRR, gli istituti possono computare nel Capitale primario di classe 1 gli utili di periodo o gli utili di fine esercizio per i quali non è stata ancora adottata la delibera formale di conferma del risultato finale di esercizio se sono rispettati i requisiti previsti dal medesimo art. 26, par. 2, CRR e dalle norme tecniche di regolamentazione previste dall’art. 26, par. 4, CRR
Fermo restando quanto previsto dagli artt. 26, par. 1, lett. a), e 28 CRR, relativi alla disciplina degli strumenti di capitale computabili nel Capitale primario di classe 1, i versamenti a fondo perduto (o in conto capitale) possono essere computati nel Capitale primario di classe 1 solo se sono rispettati i requisiti di cui ai medesimi articoli del CRR ed è espressamente previsto che la restituzione di questi versamenti è ammessa esclusivamente in caso di liquidazione della società e nei limiti dell’eventuale residuo attivo, in concorrenza con i titoli rappresentativi della partecipazione al capitale computabile nel capitale primario di classe 1.
Ai fini del calcolo dei fondi propri, gli istituti si attengono altresì a quanto previsto dalla Circolare n. 285 “Disposizioni di vigilanza per le banche” del 17 dicembre 2013 in materia di:
- il trattamento prudenziale degli strumenti di fondi propri emessi da un’impresa di assicurazione, di riassicurazione o una società di partecipazione assicurativa nella quale gli istituti hanno un investimento significativo;
- cessione di immobili ad uso prevalentemente funzionale;
- avviamento fiscalmente deducibile;
- affrancamenti multipli di un medesimo avviamento (1).
Gli istituti comunicano alla Banca d’Italia, almeno 30 giorni prima, l’intenzione di procedere al compimento delle operazioni sui fondi propri disciplinate dai seguenti articoli del CRR: art. 26, par. 3, art. 73, par. 1, art. 77, par. 1, lett. (a) e (b), art. 78 e art. 79, par. 1.
La comunicazione è corredata di tutte le informazioni necessarie per consentire alla Banca d’Italia un compiuto esame delle operazioni. La Banca d'Italia si riserva di valutare le informazioni ricevute, unitamente agli altri dati e notizie disponibili, ai fini dell’eventuale avvio, ove ne ricorrano i presupposti, di procedimenti d’ufficio che possono concludersi con un provvedimento di divieto.
Decorsi 60 giorni dal ricevimento della comunicazione completa di tutte le informazioni necessarie, senza che sia stato avviato procedimento di divieto, gli istituti possono dare corso alle operazioni prospettate.
2. Ammontare minimo dei fondi propri
L’ammontare dei fondi propri dell’istituto è in qualsiasi momento almeno pari al requisito patrimoniale complessivo di cui alla Sezione II.
In ogni caso l’importo dei fondi propri non è mai inferiore al livello del capitale iniziale minimo richiesto perla costituzione dell’istituto.
(1) Circolare 285/2013, Parte Seconda, Capitolo 1, Sezione III e Sezione VI, parr. 4, 5 e 6. |
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SEZIONE II
REQUISITO PATRIMONIALE
1. Requisito patrimoniale a fronte dei servizi di pagamento prestati
1.1 Criteri per la scelta del metodo di calcolo del requisito patrimoniale
Per la determinazione del requisito patrimoniale che l’istituto deve detenere a fronte dei rischi connessi ai servizi di pagamento prestati sono previsti due metodi di calcolo alternativi: metodo di calcolo A, metodo di calcolo B (1).
L’istituto utilizza, in via ordinaria, il metodo di calcolo B (cfr. par. 1.3).
Limitatamente al primo esercizio è prevista la facoltà di adottare il metodo di calcolo A (cfr. par. 1.2), dandone comunicazione alla Banca d’Italia.
Nel caso in cui l’istituto intenda utilizzare in via ordinaria il metodo di calcolo A comunica tale intenzione alla Banca d’Italia, indicando le motivazioni. La Banca d’Italia, entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione, può avviare un procedimento amministrativo di divieto dell’utilizzo in via ordinaria del metodo A.
1.2 Metodo di calcolo A
Il requisito patrimoniale dell’istituto è pari almeno al 10 per cento dei costi operativi fissi dell’anno precedente.
La Banca d’Italia si riserva la facoltà di adattare tale obbligo in caso di modifica sostanziale dell’attività dell’impresa rispetto all’anno precedente.
Nel caso in cui alla data del calcolo l’istituto abbia avviato l’attività da meno di un anno, tale copertura è pari al 10 per cento dei corrispondenti costi operativi fissi riportati nel bilancio previsionale allegato al programma di attività, fermo restando il potere della Banca d’Italia di fissare un diverso importo.
1.3 Metodo di calcolo B
Il requisito patrimoniale dell’istituto è almeno pari alla somma delle quote dei volumi di pagamento (VP) di cui alle seguenti lettere da a) ad e) in cui VP è pari ad un dodicesimo dell’importo complessivo delle operazioni di pagamento eseguite dall’istituto di pagamento nell’anno precedente moltiplicata per il fattore di graduazione k sotto indicato (2):
(1) Sono esclusi dal calcolo del requisito i servizi di pagamento connessi con l’emissione di moneta elettronica. |
(2) Nel primo anno di attività il requisito è determinato facendo riferimento al bilancio previsionale allegato al programma di attività. In via ordinaria, il requisito è determinato al 31.12 di ogni anno facendo riferimento ai volumi di pagamento realizzati nel medesimo anno; il requisito così calcolato deve essere rispettato per tutto l’esercizio successivo. |
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a) 4 per cento della quota di VP fino a 5 milioni di euro;
b) 2,5 per cento della quota di VP al di sopra di 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;
c) 1 per cento della quota di VP al di sopra di 10 milioni di euro e fino a 100 milioni di euro;
d) 0,5 per cento della quota di VP al di sopra di 100 milioni di euro e fino a 250 milioni di euro;
e) 0,25 per cento della quota di VP al di sopra di 250 milioni di euro.
Il fattore di graduazione k è pari a:
a) 0,5 quando l’istituto presta solo i servizi di pagamento di cui al punto 6 dell’articolo 1, comma 2, lett. h-septies.1), del TUB;
b) 1,0 quando l’istituto presta uno o più dei servizi di pagamento di cui ai punti da 1 a 5 dell’articolo 1, comma 2, lett. h-septies.1), del TUB
2. Requisito patrimoniale a fronte dell’emissione di moneta elettronica
Il requisito patrimoniale a fronte dell’emissione di moneta elettronica è pari al 2 per cento della moneta elettronica media in circolazione. Quest’ultima è pari alla media dell’importo totale delle passività finanziarie a fronte della moneta elettronica emessa alla fine di ogni giorno nel corso dei sei mesi precedenti, calcolata il primo giorno del mese successivo alla fine del semestre e applicata a tale mese (1).
Qualora un istituto di moneta elettronica presti anche servizi di pagamento o svolga attività diverse dall’emissione di moneta elettronica e l’importo della moneta elettronica in circolazione non sia previamente noto, l’istituto di moneta elettronica può calcolare il requisito patrimoniale richiesto a fronte dell’emissione di moneta elettronica in base ad una percentuale rappresentativa dell’emissione di moneta elettronica, purché tale percentuale rappresentativa possa essere ragionevolmente stimata in base a dati storici secondo modalità giudicate adeguate dalla Banca d’Italia. Qualora un istituto di moneta elettronica abbia avviato l’attività da meno di 6 mesi il requisito patrimoniale è calcolato sulla base della stima della moneta elettronica in circolazione indicata nel bilancio previsionale allegato al programma di attività.
(1) Ad esempio, si ipotizzi che nel corso dei primi sei mesi (gennaio-giugno) dell’anno la moneta elettronica media in circolazione (calcolata come media giornaliera della moneta elettronica emessa ad ogni fine giornata del semestre) sia pari a 1.000.000 di euro. In tal caso, tale importo costituisce la moneta elettronica media in circolazione a partire dal 1° luglio e con riferimento all’intero mese di luglio. Nel successivo mese di agosto, il calcolo dovrà essere effettuato come media giornaliera della moneta elettronica emessa ad ogni fine giornata del semestre che va dal 1° febbraio al 31 luglio. |
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3. Requisito patrimoniale a fronte del rischio di credito
Gli istituti che concedono finanziamenti, secondo quanto previsto nel Capitolo IV, calcolano un requisito patrimoniale pari al 6 per cento dei finanziamenti erogati; sono esclusi i finanziamenti connessi all’esecuzione di operazioni di pagamento mediante carte di credito charge (1) .
4. Incremento o riduzione dei requisiti patrimoniali
La Banca d’Italia, basandosi su una valutazione dei processi di gestione del rischio, della base dati sui rischi di perdite e dei meccanismi di controllo interno dell’istituto può prescrivere:
- all’istituto di pagamento di detenere un requisito patrimoniale a fronte dei servizi di pagamento prestati superiore fino al 20 per cento rispetto all’importo che risulterebbe dall’applicazione del paragrafo 1, ovvero consentire di detenere un requisito patrimoniale a fronte dei servizi di pagamento prestati inferiore fino al 20 per cento rispetto a tale importo.
- all’istituto di moneta elettronica di detenere un requisito patrimoniale a fronte dei servizi di pagamento prestati e della moneta elettronica emessa superiore fino al 20 per cento rispetto all’importo che risulterebbe dall’applicazione dei paragrafi 1 e 2, ovvero consentire di detenere un requisito patrimoniale inferiore fino al 20 per cento rispetto a tale importo.
5. Requisito patrimoniale complessivo
Gli istituti di pagamento detengono costantemente una dotazione patrimoniale minima complessiva (fondi propri) almeno pari alla somma del requisito patrimoniale a fronte dei servizi di pagamento prestati (cfr. par. 1 e 4 della presente Sezione) e del requisito patrimoniale a fronte del rischio di credito (cfr. par. 3 della presente Sezione).
Gli istituti di moneta elettronica detengono costantemente una dotazione patrimoniale minima complessiva (fondi propri) almeno pari alla somma del requisito patrimoniale a fronte dei servizi di pagamento (2) prestati (cfr. par. 1 e 4 della presente Sezione), del requisito patrimoniale a fronte dell’emissione di moneta elettronica (cfr. par. 2 e 4 della presente Sezione) e del requisito patrimoniale a fronte del rischio di credito (cfr. par. 3 della presente Sezione).
(1) Per la nozione di “carta di credito charge” cfr. il Provvedimento della Banca d’Italia 29 luglio 2009 in materia di Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari. Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti, Sez. VII, par. 7. |
(2) Non connessi con l’emissione di moneta elettronica. |
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SEZIONE III
ISTITUTI CHE PRESTANO IN VIA ESCLUSIVA IL SERVIZIO DI
INFORMAZIONE SUI CONTI O DI DISPOSIZIONE DI ORDINI DI
PAGAMENTO
Il presente Capitolo non si applica agli istituti che prestano in via esclusiva il servizio di informazione sui conti o di disposizione di ordini di pagamento.
Gli istituti che prestano il servizio di disposizione di ordini di pagamento, in via esclusiva o congiuntamente al servizio di informazione sui conti, detengono in ogni momento un ammontare di fondi propri, come definiti al paragrafo 1, Sezione I, almeno pari al livello del capitale iniziale minimo richiesto per la costituzione dell’istituto.
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SEZIONE IV
PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI
Si indicano di seguito, a soli fini riepilogativi, i procedimenti amministrativi, e le corrispondenti unità organizzative responsabili, rilevanti ai sensi del presente Capitolo:
- divieto di effettuare specifiche operazioni sui fondi propri, ai sensi dell’articolo 114-quinquies.2, comma 3, lett. d) o dell’articolo 114-quaterdecies, comma 3, lett. d) del TUB (Servizio Supervisione bancaria 1, Servizio Supervisione bancaria 2, Servizio Supervisione intermediari finanziari o Filiale territorialmente competente, individuati in base ai criteri stabiliti dall’art. 9 del Regolamento della Banca d'Italia del 25 giugno 2008, recante l’individuazione dei termini e delle unità organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi);
- divieto di utilizzare in via ordinaria il metodo A per il calcolo del requisito patrimoniale ai sensi dell’articolo 114-quinquies.2, comma 3, lett. d) o dell’articolo 114-quaterdecies, comma 3, lett. d) del TUB (Servizio Supervisione bancaria 1, Servizio Supervisione bancaria 2, Servizio Supervisione intermediari finanziari o Filiale territorialmente competente, individuati in base ai criteri stabiliti dall’art. 9 del Regolamento della Banca d'Italia del 25 giugno 2008).
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NAVIGAZIONE CON GLI ALTRI CAPITOLI |
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