CAPITOLO VIII
OPERATIVITÀ IN ITALIA DEGLI ISTITUTI
PROVVEDIMENTO DELLA BANCA D’ITALIA DEL 23 luglio 2019 - Disposizioni di vigilanza per gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica. Il presente provvedimento che modifica le “Disposizioni di vigilanza per gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica” del17 maggio 2016 per attuare la direttiva 2015/2366/UE (PSD2) e le relative disposizioni attuative, nonché coordina le nuove previsioni con la normativa vigente.

CAPITOLO VIII
OPERATIVITÀ IN ITALIA DEGLI ISTITUTI

SEZIONE I
OPERATIVITÀ DEGLI ISTITUTI COMUNITARI (1)

1. Ambito di applicazione

Le presenti disposizioni si applicano:

- agli istituti comunitari che intendono prestare in Italia servizi di pagamento attraverso l’esercizio del diritto di stabilimento o in regime di libera prestazione di servizi, anche mediante l’impiego di agenti;

- agli istituti di moneta elettronica comunitari che intendono prestare in Italia l’attività di emissione di moneta elettronica attraverso l’esercizio del diritto di stabilimento o in regime di libera prestazione di servizi, anche mediante l’impiego di soggetti convenzionati per la distribuzione e il rimborso della moneta elettronica.

2. Stabilimento di succursali: primo insediamento (2)

L’istituto comunitario che intende per la prima volta operare in Italia tramite l'insediamento di una succursale notifica questo intendimento all'autorità competente dello Stato d'origine.

L'inizio dell'operatività della succursale è subordinato alla ricezione da parte della Banca d'Italia della comunicazione inviata dall'autorità competente dello Stato d'origine dell’istituto comunitario.

Entro 30 giorni dalla ricezione della notifica, la Banca d'Italia comunica all’autorità competente dello Stato di origine se sussistono ragionevoli motivi per sospettare che, relativamente all’insediamento della succursale, siano in corso o siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo ovvero che possa aumentare il rischio di riciclaggio o di finanziamento al terrorismo.

 

(1) Le comunicazioni di cui alla presente Sezione vanno inviate alla Banca d’Italia - Amministrazione Centrale -Servizio Regolamentazione e analisi macroprudenziale.
(2) Cfr. Regolamento delegato (UE) 2017/2055 della Commissione del 23 giugno 2017 che integra la Direttiva 2015/2366/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per la cooperazione e lo scambio di informazioni tra autorità competenti in relazione all'esercizio del diritto di stabilimento e della libera prestazione dei servizi degli istituti di pagamento
 

 

 

 

 

 

 

 

3. Impiego di agenti o di soggetti convenzionati insediati in Italia (1)

3.1. Diritto di stabilimento

In conformità a quanto previsto dall’articolo 128-decies, comma 2- bis, del TUB, l’istituto comunitario che intende prestare in Italia, in regime di diritto di stabilimento senza succursale, servizi di pagamento per il tramite di agenti designa in Italia un punto di contatto centrale, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento delegato della Commissione sul punto di contatto centrale ai sensi della direttiva 2015/2366/UE (2). Quando è costituito in Italia il punto di contatto centrale ai sensi delle disposizioni di cui al Titolo II, Capo V, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni, l’istituto designa questo punto di contatto centrale anche per le finalità di cui alle presenti Disposizioni e per lo svolgimento delle funzioni previste dal Regolamento citato nel presente capoverso.

L’istituto comunitario che intende prestare servizi di pagamento in Italia attraverso agenti insediati in Italia notifica tale intendimento all'autorità competente dello Stato d'origine, indicando, tra l’altro, nome del responsabile, indirizzo e recapiti del punto di contatto centrale.

L’istituto di moneta elettronica comunitario che intende distribuire e rimborsare moneta elettronica in Italia attraverso soggetti convenzionati notifica tale intendimento all'autorità competente dello Stato d'origine, indicando la qualificazione motivata dell’attività quale esercizio della libertà di stabilimento.

L'inizio dell'operatività dell’agente o del soggetto convenzionato è subordinato alla ricezione da parte della Banca d'Italia della comunicazione inviata dall'autorità competente dello Stato d'origine dell’istituto comunitario. La Banca d'Italia comunica all’autorità competente dello Stato di origine se sussistono ragionevoli motivi per sospettare che, relativamente all’utilizzo dell’agente o del soggetto convenzionato, siano in corso o siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo ovvero che l’impiego dell’agente o del soggetto convenzionato possa aumentare il rischio di riciclaggio o di finanziamento al terrorismo.

3.2 Libera prestazione di servizi

L’istituto che intende prestare servizi di pagamento in Italia in regime di libera prestazione di servizi attraverso agenti notifica tale intendimento all'autorità competente dello Stato d'origine, indicando la qualificazione motivata dell’attività quale libera prestazione di servizi.

L’agente può iniziare l’attività dopo che la Banca d’Italia ha ricevuto la notifica da parte della autorità competente dello Stato d’origine.

 

(1) Restano fermi gli altri obblighi di comunicazione imposti agli istituti comunitari ai sensi dall’art. 128-quater comma 7-bis del TUB.
(2) Restano ferme le disposizioni dettate per finalità di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo dall'articolo 43, commi 3 e 4 e dall'articolo 45 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e successive modificazioni
 

 

 

 

 

 

 

L’istituto di moneta elettronica che intende avvalersi di soggetti convenzionati per la distribuzione e il rimborso in Italia della moneta elettronica in regime di libera prestazione di servizi notifica tale intendimento all'autorità competente dello Stato d'origine, indicando la qualificazione motivata dell’attività quale libera prestazione di servizi.

Il soggetto convenzionato può iniziare l’attività dopo che la Banca d’Italia ha ricevuto la notifica da parte della autorità competente dello Stato d’origine.

4. Prestazione di servizi di pagamento in regime di libera prestazione di servizi

Fermo restando quanto previsto al paragrafo 3.1, l’istituto di pagamento comunitario che intende prestare in Italia per la prima volta servizi di pagamento in regime di libera prestazione di servizi può iniziare l’attività dopo che la Banca d’Italia ha ricevuto la notifica da parte dell’autorità competente dello Stato d'origine.

L’istituto di moneta elettronica comunitario che intende prestare in Italia per la prima volta attività di emissione di moneta elettronica o prestare servizi di pagamento in regime di libera prestazione di servizi può iniziare l’attività dopo che la Banca d’Italia ha ricevuto la notifica da parte dell’autorità competente dello Stato d'origine.

5. Controlli della Banca d’Italia e collaborazione con le autorità estere

La Banca d’Italia esercita sugli istituti comunitari operanti in Italia i controlli, anche ispettivi, di competenza previsti dalla legislazione vigente. Ai sensi dell’articolo 114-quinquiesdecies, comma 1, lett. b), del TUB, la Banca d’Italia scambia informazioni con le altre autorità competenti ai sensi delle disposizioni comunitarie applicabili ai prestatori di servizi di pagamento (1).

 

(1) Cfr. Regolamento delegato della Commissione sulla cooperazione tra le autorità competenti dello stato di origine e dello stato ospitante per la supervisione degli istituti di pagamento che operano su base transfrontaliera ai sensi dell’art. 29(6) della PSD2.
 

 

 

 

 

 

SEZIONE II
CONDIZIONI PER L’ESERCIZIO IN ITALIA DELL’ATTIVITA’ DI
CONCESSIONE DI CREDITO DA PARTE DI ISTITUTI DI PAGAMENTO
COMUNITARI

 

1. Ambito di applicazione

Le presenti disposizioni si applicano agli istituti di pagamento comunitari, che prestano servizi di pagamento in Italia ai sensi dell’art. 114-decies, commi 2 e 4, del TUB.

2. Condizioni per la concessione del credito

Gli istituti di pagamento comunitari che prestano servizi di pagamento in Italia, possono concedere credito di durata superiore ai 12 mesi collegato all’emissione o alla gestione di carte di credito qualora siano rispettate le seguenti condizioni:

a) istituiscono una succursale ai sensi della Sezione I, par. 2;

b) l’attività di concessione del credito è svolta con modalità analoghe nel paese d’origine ed è sottoposta a vigilanza;

c) l’attività di concessione del credito nel territorio italiano è esercitata nel rispetto delle disposizioni vigenti nel paese d’origine;

d) la succursale rispetta la disciplina italiana in materia di trasparenza e correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti,contrasto dell’usura, del riciclaggio e del finanziamento al terrorismo;

e) l’autorità competente per la vigilanza nel paese di origine assume la responsabilità del controllo sulle attività di concessione del credito, sui rischi rilevanti ad essa connessi, sugli assetti organizzativi e sul sistema di controlli interni della succursale;

f) l’autorità del paese d’origine comunica tempestivamente alla Banca d’Italia tutte le informazioni rilevanti, in particolare nel caso di violazioni, ancorché non accertate in via definitiva, da parte di una succursale della normativa ad essa applicabile.

L’avvio da parte della succursale dell’attività di concessione del credito superiore ai 12 mesi collegato all’emissione o alla gestione di carte di credito è subordinata al raggiungimento di un accordo di collaborazione tra la Banca d’Italia e l’autorità competente del paese di origine, nel quale quest’ultima attesta il rispetto delle condizioni di cui ai punti da b) ad f) del presente paragrafo. L’accordo definisce in dettaglio le modalità e le condizioni per l’esercizio dei controlli di competenza da parte delle autorità coinvolte, eventuali forme di collaborazione e i relativi scambi di informazioni, fermo restando quando previsto dal successivo paragrafo 3.

3. Controlli della Banca d’Italia

La Banca d’Italia esercita sulle succursali in Italia degli istituti di pagamento comunitari insediate in Italia per le attività di cui alla presente Sezione (1) i controlli, anche ispettivi, di competenza.

Allo scopo di effettuare i controlli di propria competenza nonché di garantire la completezza delle informazioni che riguardano il mercato italiano, la Banca d'Italia si riserva la facoltà di chiedere alle succursali di istituti comunitari i medesimi dati e documenti previsti per gli intermediari finanziari di cui al Titolo V del TUB. In particolare, la Banca d'Italia può richiedere i dati e le informazioni utili ai fini della verifica del rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza e correttezza dei comportamenti, contrasto all’usura, al riciclaggio e al finanziamento al terrorismo e diritti e obblighi delle parti.

La Banca d’Italia scambia con l’autorità competente del paese di origine dell’istituto di pagamento comunitario tutte le informazioni essenziali e/o pertinenti, in particolare nel caso di violazioni o presunte violazioni da parte di una succursale della normativa applicabile.

 

(1) Per la prestazione dell’attività di concessione di finanziamento con scadenza superiore ai 12 mesi tramite agenti, gli istituti di pagamento si avvalgono di agenti in attività finanziaria di cui all’art 128 – quater del TUB.
 

 

 

 

 

 

SEZIONE III
OPERATIVITÀ DEGLI ISTITUTI DI MONETA ELETTRONICA CON SEDE
LEGALE IN UNO STATO TERZO

 

1. Ambito di applicazione

Le presenti disposizioni si applicano agli istituti di moneta elettronica con sede legale in uno Stato terzo che, ai sensi dell’art. 114-quinquies, comma 8, del TUB, intendono prestare in Italia l’attività di emissione di moneta elettronica attraverso lo stabilimento di succursali.

2. Autorizzazione allo stabilimento della succursale

La Banca d'Italia rilascia l’autorizzazione allo stabilimento della prima succursale dell’istituto di moneta elettronica se verifica l’esistenza delle condizioni atte a garantirne la sana e prudente gestione e il regolare funzionamento del sistema dei pagamenti.

A tal fine, la Banca d'Italia:

- verifica la sussistenza dei seguenti presupposti:

. presenza della sede legale e della direzione generale dell’istituto nel territorio dello Stato terzo;

. esistenza di un fondo di dotazione versato di ammontare non inferiore al capitale minino iniziale indicato nel Capitolo II, Sezione II par. 2;

. presentazione, unitamente all’atto costitutivo e allo statuto della casa madre, di un programma di attività (cfr. Capitolo II, Sezione III);

. possesso da parte dei partecipanti qualificati al capitale dell’istituto di moneta elettronica dei requisiti previsti dall’art. 114–quinquies, comma 1, lett. e), del TUB. Si applica, in quanto compatibile, quanto previsto nel Capitolo II, Sezione IV;

. possesso da parte dei soggetti responsabili della succursale dei requisiti di idoneità, previsti dall’art. 114–quinquies, comma1, lett. e-bis), del TUB;

. insussistenza di impedimenti a un esercizio efficace delle sue funzioni di vigilanza con riferimento:

- al gruppo di appartenenza dell’istituto di moneta elettronica;

- a eventuali stretti legami tra l’istituto di moneta elettronica, o i soggetti del suo gruppo di appartenenza, e altri soggetti;

- valuta:

. l’adeguatezza del programma di attività;

. la sussistenza delle condizioni di idoneità di coloro che detengono una partecipazione qualificata al capitale e del gruppo di appartenenza dell’istituto di moneta elettronica a garantirne la sana e prudente gestione;

. che l’organizzazione amministrativa e contabile e il sistema dei controlli interni siano adeguati e proporzionati alla natura, ampiezza e complessità delle attività che la succursale intende esercitare;

. l’esistenza nello Stato di origine dell’istituto di moneta elettronica di una regolamentazione adeguata sotto il profilo dei controlli di vigilanza;

. l’esistenza di accordi per lo scambio di informazioni ovvero assenza di ostacoli allo scambio di informazioni con le autorità di vigilanza dello Stato d’origine dell’istituto di moneta elettronica che costituisce la succursale;

. il consenso preventivo dell’autorità di vigilanza dello Stato d’origine all’apertura della succursale in Italia e allo svolgimento delle attività che intende svolgere la succursale;

. l’attestazione dell’autorità di vigilanza dello Stato d’origine in ordine alla solidità patrimoniale, all’adeguatezza delle strutture organizzative, amministrative e contabili dell’istituto di moneta elettronica.

L’autorizzazione è rilasciata tenendo conto della condizione di reciprocità, nei limiti consentiti dagli accordi internazionali.

La Banca d’Italia nega l’autorizzazione quando dalla verifica delle predette condizioni non risulti garantita la sana e prudente gestione della succursale o il regolare funzionamento del sistema dei pagamenti.

3. Domanda di autorizzazione allo stabilimento della succursale

L’istituto di moneta elettronica invia la domanda di autorizzazione alla Banca d'Italia, allegando la seguente documentazione:

a) l’atto costitutivo e lo statuto sociale della casa madre;

b) il programma di attività, previsto nel par. 2;

c) copia dei bilanci, eventualmente anche consolidati, relativi agli ultimi tre esercizi;

d) l’elenco dei soggetti che partecipano direttamente e indirettamente al capitale dell’istituto, con l’indicazione delle rispettive quote di partecipazione in valore assoluto e in termini percentuali; per le partecipazioni indirette va specificato il soggetto tramite il quale si detiene la partecipazione;

e) la documentazione richiesta per la verifica dei requisiti dei soggetti che detengono, anche indirettamente, partecipazioni qualificate nell’istituto (cfr. par. 2);

f) la mappa del gruppo di appartenenza;

g) l’attestazione del versamento del fondo di dotazione della succursale, rilasciata dalla direzione generale della banca presso la quale il versamento è stato effettuato;

h) il verbale della riunione nel corso della quale l’organo amministrativo ha verificato il possesso dei requisiti dei responsabili della succursale (1);

i) la dichiarazione dell’autorità di vigilanza dello Stato d’origine dalla quale risulti l’assenso all’apertura della succursale in Italia e allo svolgimento delle attività che la succursale intende svolgere. Nel caso in cui l’istituto di moneta elettronica intenda esercitare attività accessorie all’emissione di moneta elettronica deve essere, inoltre, attestato che tali attività sono effettivamente svolte anche dalla casa madre;

j) l’attestazione da parte dell’autorità di vigilanza dello Stato d’origine sulla solidità patrimoniale, sull’adeguatezza delle strutture organizzative, amministrative e contabili della casa madre o del gruppo di appartenenza.

Gli istituti di moneta elettronica aventi sede legale in uno Stato terzo diverso da Canada, Giappone, Svizzera e Stati Uniti devono, inoltre, far conoscere alla Banca d’Italia la disciplina vigente nello Stato d’origine in materia di adeguatezza patrimoniale.

La documentazione indicata alle lett. e), g) e h), deve avere data non anteriore a 6 mesi da quella di presentazione della domanda di autorizzazione.

4. Rilascio dell’autorizzazione

La Banca d'Italia in base agli esiti delle verifiche effettuate circa la sussistenza delle condizioni per l’autorizzazione e tenuto conto dell’esigenza di assicurare la sana e prudente gestione della succursale e il regolare funzionamento del sistema dei pagamenti -rilascia o nega l’autorizzazione entro novanta giorni dalla data di ricevimento della domanda, corredata dalla richiesta documentazione.

La succursale rispetta le disposizioni previste nelle presenti Disposizioni.

 

(1) Per la procedura di verifica dei requisiti e per le comunicazioni alla Banca d’Italia cfr. Capitolo III, Sezione IV, paragrafo 2.
 

 

 

 

 

5. Iscrizione all’albo

L’istituto di moneta elettronica invia alla Banca d’Italia il certificato che attesta l’avvenuto adempimento delle formalità previste dalla legge.

La Banca d’Italia, ricevuta la documentazione, iscrive la succursale nell’albo degli istituti di moneta elettronica.

Successivamente all’iscrizione nell’albo, l’istituto di moneta elettronica comunica alla Banca d'Italia l’avvio dell’operatività.

6. Decadenza e revoca dell’autorizzazione

La Banca d'Italia dichiara la decadenza dell’autorizzazione rilasciata alla succursale, e contestualmente cancella la stesso dall’albo, quando la succursale:

- non si serve dell’autorizzazione entro dodici mesi. Prima della scadenza di tale termine, la succursale può chiedere alla Banca d’Italia, in presenza di giustificate e sopravvenute motivazioni, un periodo di proroga di norma non superiore a 6 mesi;

- rinuncia all’autorizzazione.

Intervenuta la decadenza, la Banca d’Italia, senza ulteriori formalità, cancella la succursale dal relativo albo.

Al di fuori della revoca di cui all’art. 113-ter del TUB, la Banca d'Italia revoca l’autorizzazione a una succursale e la cancella dall’albo quando:

- la stessa non soddisfa più le condizioni previste per la concessione dell’autorizzazione previste nella presente Sezione;

- ha cessato di emettere moneta elettronica per un periodo superiore a sei mesi.

La revoca dell’autorizzazione è effettuata secondo le modalità di cui all’art. 113-ter qualora vi sia ancora moneta elettronica emessa dalla succursale in circolazione.

 

 

SEZIONE IV
PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

Si indicano di seguito, a soli fini riepilogativi, i procedimenti amministrativi, e le corrispondenti unità organizzative responsabili, rilevanti ai sensi del presente Capitolo:

- autorizzazione all’apertura della prima succursale di un istituto di moneta elettronica terzo ai sensi dell’articolo 114-quinquies, comma 8 del TUB (Servizio Rapporti Istituzionali di Vigilanza);

- decadenza o revoca dell’autorizzazione all’apertura di una succursale di un istituto di moneta elettronica terzo ai sensi dell’articolo 114-quinquies, comma 8 del TUB (Servizio Supervisione bancaria 1, Servizio Supervisione bancaria 2, Servizio Supervisione intermediari finanziari o Filiale territorialmente competente, individuati in base ai criteri stabiliti dall’art. 9 del Regolamento della Banca d'Italia del 25 giugno 2008, recante l’individuazione dei termini e delle unità organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi).

 

NAVIGAZIONE CON GLI ALTRI CAPITOLI
CAP I CAP II CAP III CAP IV CAP V CAP VI CAP VII CAP VIII CAP IX CAP X CAP XI CAP XII CAP XIII
 

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