CAPITOLO III
PARTECIPANTI AL CAPITALE ED ESPONENTI AZIENDALI |
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PROVVEDIMENTO DELLA BANCA D’ITALIA DEL 23 luglio 2019 -Disposizioni di vigilanza per gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica.
Il presente provvedimento che modifica le “Disposizioni di vigilanza per gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica” del17 maggio 2016 per attuare la direttiva
2015/2366/UE (PSD2) e le relative disposizioni attuative, nonché coordina le nuove previsioni con la normativa vigente.
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CAPITOLO III
PARTECIPANTI AL CAPITALE ED ESPONENTI AZIENDALI
SEZIONE I
PARTECIPAZIONI QUALIFICATE
1. Partecipazioni qualificate
Ai sensi degli articoli 114-quinquies.3 e 114-undecies del TUB, che richiamano gli articoli 19, 20, 21, 22, 23 e 24 del TUB, sono tenuti a presentare istanza di autorizzazione alla Banca d’Italia i soggetti che da soli o di concerto –intendono acquisire direttamente o indirettamente, a qualsiasi titolo, partecipazioni qualificate al capitale di un istituto.
All’acquisizione, diretta o indiretta, di partecipazioni qualificate nel capitale degli istituti si applica quanto previsto dalle “Disposizioni di vigilanza per gli intermediari finanziari” (Circolare n.288 del 3 aprile 2015) Titolo II, Capitolo 1, Sezioni I e II, con le seguenti precisazioni.
In deroga a quanto previsto dalla Sez. II, parr. 3 e 6.8 della Circolare n. 288 del 3 aprile 2015, i soggetti che controllano –anche per il tramite di società controllate, di società fiduciarie o per interposta persona – banche o società finanziarie capogruppo di gruppi bancari, gruppi finanziari o di SIM, non sono tenuti a richiedere l’autorizzazione nei casi in cui la banca controllata o la società finanziariacapogruppo intende acquisire o aumentare la partecipazione in un istituto. In tal caso, la domanda di autorizzazione è presentata esclusivamente dalla banca o dalla capogruppo che intende acquisire o incrementare la partecipazione.
Le previsioni di cui alle Sezioni I, II e III del presente Capitolo non si applicano ai soggetti che intendono acquisire direttamente o indirettamente una partecipazione qualificata nel capitale di un istituto che presta in via esclusiva il servizio di informazione sui conti.
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SEZIONE II
OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE
1. Comunicazioni riguardanti i partecipanti
1.1 Acquisto o variazione di partecipazioni qualificate
I soggetti che partecipano, direttamente o indirettamente, al capitale dell’istituto sono tenuti a comunicare, entro il termine indicato al par. 1.2, alla Banca d’Italia e al soggetto partecipato l’ammontare della propria partecipazione nei seguenti casi:
a) perfezionamento delle operazioni soggette all’autorizzazione prevista dalla Sezione I ovvero eventuale decisione di non concludere l’operazione;
b) riduzione dell’ammontare della partecipazione al di sotto di ciascuna delle soglie rilevanti a fini autorizzativi;
c) modificazionidella catena partecipativa che non siano soggette ad autorizzazione. Nella comunicazione vanno indicati i soggetti interposti tra il dichiarante al vertice della catena partecipativa e il soggetto che partecipa direttamente al capitale dell’istituto.
1.2 Termini della comunicazione
La comunicazione va effettuata entro dieci giorni dal verificarsi delle circostanze indicate nel par. 1.1; nel caso di istituti di nuova costituzione la comunicazione va effettuata entro dieci giorni dalla data dell’iscrizione, a seconda dei casi, nell’albo degli istituti di pagamento o nell’albo degli istituti di moneta elettronica (1).
1.3 Modalità di invio della comunicazione
La comunicazione va inviata alla Banca d'Italia, unitamente ad una nota di trasmissione nella quale i soggetti potenziali acquirenti forniscono le seguenti informazioni:
- dati identificativi del dichiarante;
- dati identificativi dell’istituto partecipato;
- numero di azioni possedute direttamente dal dichiarante e percentuale rispetto al totale del capitale sociale;
- numero di azioni possedute indirettamente per il tramite di società controllate, fiduciarie o per interposta persona e percentuale rispetto al totale del capitale sociale;
(1) In tutti i casi di variazione del capitale l’eventuale obbligo di comunicazione decorre dal momento in cui l’operazione sul capitale si è conclusa. |
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- dati identificativi delle società interposte nella catena partecipativa con indicazione dell’ammontare della partecipazione che il soggetto al vertice della catena partecipativa ha nel capitale di ciascuna società interposta nonché il tipo di rapporto di controllo tra il soggetto al vertice della catena partecipativa e il soggetto interposto;
- nel caso di azioni possedute da società fiduciarie per conto di altri soggetti, le fiduciarie riportano i dati identificativi delle persone per conto delle quali possiedono azioni di un istituto nonché il numero delle azioni possedute;
- nel caso di azioni possedute mediante un trust, il trustee riporta i dati identificativi del settlor e dei beneficiaries, nonché il numero di azioni possedute attraverso il trust.
Il dichiarante può indicare ogni ulteriore dato e informazione relativo all’operazione. Copia della comunicazione è trasmessa anche all’istituto partecipato.
2. Comunicazioni riguardanti gli accordi di voto
2.1 Presupposti
Deve formare oggetto di comunicazione alla Banca d’Italia ogni accordo che regoli o da cui possa derivare l’esercizio concertato del voto nell’assemblea dell’istituto o in una società che lo controlla.
La Banca d’Italia, al fine di verificare l’osservanza dell’obbligo di comunicazione, può richiedere informazioni ai soggetti comunque interessati.
L’obbligo di comunicazione riguarda qualsiasi tipo di accordo, indipendentemente dalla forma, dalla durata e dai vincoli da esso previsti.
Qualora dall’accordo derivi una concertazione del voto tale da pregiudicare la sana e prudente gestione dell’istituto, la Banca d’Italia può sospendere il diritto di voto dei soci partecipanti all’accordo stesso. A tal fine, la Banca d’Italia valuta in concreto i riflessi dell’accordo sulle politiche gestionali dell’istituto.
2.2 Termini di invio dell’accordo di voto
L’accordo di voto, unitamente a una sintesi dello stesso, è inviato alla Banca d’Italia dai partecipanti all’accordo stesso (o dal soggetto a ciò delegato dagli altri aderenti al patto) ovvero dai legali rappresentanti dell’istituto, entro cinque giorni dalla stipula. Qualora l’accordo non sia concluso in forma scritta, la comunicazione va effettuata entro cinque giorni dall’accertamento delle circostanze che ne rivelano l’esistenza.
Ogni variazione nei contenuti dell’accordo o nei soggetti aderenti deve essere comunicata alla Banca d’Italia.
2.3 Omesse comunicazioni
I diritti di voto e gli altri diritti che consentono di influire sull’istituto non possono essere esercitati per le partecipazioni per le quali siano state omesse le comunicazioni di cui alla presente Sezione. In caso di inosservanza del divieto si applica l’art. 24, comma 2, TUB.
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SEZIONE III
INFORMATIVA SULLA COMPAGINE SOCIALE
L’istituto comunica annualmente alla Banca d’Italia l’elenco dei soci che possiedono un numero di azioni con diritto di voto superiore al 5 per cento del capitale, riferito alla data di approvazione del bilancio.
Al fine di pervenire a una rappresentazione corretta della composizione del capitale sociale e dell’assetto proprietario dell’istituto, la comunicazione specifica l’eventuale emissione di categorie di azioni e i diritti patrimoniali e amministrativi connessi a ciascuna categoria, ovvero l’emissione di strumenti finanziari partecipativi e i diritti patrimoniali e amministrativi ad essi attribuiti, nonché di obbligazioni convertibili in azioni.
Nel caso in cui l’istituto sia costituito nella forma di una s.r.l., la comunicazione deve altresì specificare l’attribuzione e il contenuto di diritti particolari di alcuni soci ai sensi dell’art. 2468, comma 3, codice civile.
La comunicazione è effettuata entro trenta giorni dall’approvazione del bilancio (1).
(1) Cfr. Istruzioni per la compilazione della segnalazione Libro Soci dell’8 gennaio 2019, disponibili all’indirizzo https://www.bancaditalia.it/statistiche/raccolta-dati/segnalazioni/rilevazioni-
vigilanza/index.html |
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SEZIONE IV
ESPONENTI AZIENDALI
1. Requisiti
Gli esponenti aziendali dell’istituto devono essere idonei allo svolgimento dell’incarico secondo quanto previsto dall’art. 114–novies, comma 1, lett. e-bis), e dall’art. 114-quinquies, comma 1, lett. e-bis) del TUB, che richiamano l’articolo 26 del TUB, rispettivamente per gli istituti di pagamento e per gli istituti di moneta elettronica.
Resta fermo quanto previsto dall’art. 36 del D.L. n. 201/2011 (c.d. divieto di interlocking) e dai relativi criteri applicativi (1).
2. Procedura per la verifica dei requisiti e comunicazioni alla Banca d’Italia.
Entro trenta giorni dall’accettazione della nomina, l’organo amministrativo dell’istituto verifica il possesso dei requisiti da parte dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo. A tal fine, gli interessati devono presentare all’organo amministrativo, che l’acquisisce, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti e l’inesistenza di una delle situazioni impeditive.
Ai fini della comprova dei requisiti e della relativa documentazione minima, si rinvia rispettivamente all’allegato A, che riporta a titolo esemplificativo la documentazione minimale acquisibile, e all’allegato B, relativo alle autocertificazioni che possono essere utilizzate a comprova dei requisiti degli esponenti e dei partecipanti al capitale.
È rimessa alla responsabilità dell’organo amministrativo la valutazione della completezza probatoria della documentazione. L’esame delle posizioni va condotto partitamente per ciascuno degli interessati e con la rispettiva astensione. La delibera dell’organo amministrativo da assumere deve essere di tipo analitico e pertanto deve dare atto dei presupposti presi a base delle valutazioni effettuate.
L’organo amministrativo decide in ordine alla sussistenza dei requisiti; ove ne ricorrano i presupposti, dichiara la decadenza dall’ufficio dell’interessato. In caso di inerzia, la decadenza è pronunciata dalla Banca d’Italia.
Copia del verbale della riunione dell’organo amministrativo deve essere trasmessa entro trenta giorni alla Banca d’Italia. La Banca d’Italia si riserva la facoltà, in quei casi in cui dovesse ritenerlo opportuno, di richiedere l’esibizione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti. La Banca d’Italia avvia un procedimento d’ufficio volto a pronunciare la decadenza, ove ne ricorrano i presupposti, entro centoventi giorni dal ricevimento del verbale; tale procedimento si conclude in trenta
(1) Cfr., al riguardo, https://www.bancaditalia.it/media/notizia/aggiornamento-dei-criteri-per-l- applicazione-del-divieto-di-interlocking-nel-settore-finanziario/ |
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giorni. La Banca d’Italia può comunicare l’esito positivo della valutazione condotta, anche prima della scadenza del termine per l’eventuale avvio del procedimento di decadenza.
Qualora gli interessati vengano, successivamente, a trovarsi in una delle situazioni che comporti il venir meno dei requisiti , l’organo amministrativo, previo accertamento di tali situazioni nei modi anzi descritti, ne dichiara la decadenza e ne dà comunicazione alla Banca d’Italia. In caso di inerzia la decadenza è pronunciata dalla Banca d’Italia.
In ogni caso, a seguito delle dichiarazioni di decadenza, vanno avviate le opportune iniziative per il reintegro dell’organo incompleto.
Qualora gli interessati vengano a trovarsi in una situazione che comporti la sospensione dalle cariche, l’organo amministrativo dichiara la sospensione degli esponenti aziendali entro trenta giorni dal momento in cui ne ha avuto conoscenza e dà comunicazione alla Banca d’Italia della decisione assunta.
In caso di inerzia, la sospensione è pronunciata dalla Banca d’Italia entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione. Successivamente, l’organo amministrativo provvede agli adempimenti previsti ai sensi dell’articolo 26 del TUB. Inoltre, gli esponenti aziendali, nell’ambito del rapporto fiduciario esistente con l’ente di appartenenza, informano l’organo amministrativo sui provvedimenti di rinvio a giudizio nei loro confronti per una delle fattispecie di reato rilevanti. L’organo amministrativo ne dà riservata informativa alla Banca d’Italia.
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SEZIONE V
PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI
Si indicano di seguito, a soli fini riepilogativi, i procedimenti amministrativi, e le corrispondenti unità organizzative responsabili, rilevanti ai sensi del presente Capitolo:
- autorizzazione all'acquisto di partecipazioni al capitale degli istituti o adoperazioni che comportano impegni irrevocabili di acquisto di partecipazioni rilevanti nel capitale di istituti, ai sensi degli articoli 114-quinquies.3, comma 1 e 114-undecies comma 1 del TUB, che richiamano l’art. 19 del TUB (Servizio Supervisione bancaria 1, Servizio Supervisione bancaria 2, Servizio Supervisione intermediari finanziari o Filiale territorialmente competente, individuati in base ai criteri stabiliti dall’art. 9 del Regolamento della Banca d'Italia del 25 giugno 2008, recante l’individuazione dei termini e delle unità organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi);
- sospensione e revoca dell’autorizzazione all’acquisto di partecipazioni nel capitale di istituti, ai sensi degli articoli 114-quinquies.3, comma 1 e 114-undecies, comma 1 del TUB, che richiamano l’art.19 del TUB (Servizio Supervisione bancaria 1, Servizio Supervisione bancaria 2, Servizio Supervisione intermediari finanziari o Filiale territorialmente competente, individuati in base ai criteri stabiliti dall’art. 9 del Regolamento della Banca d'Italia del 25 giugno 2008);
- sospensione del diritto di voto dei soci partecipanti ad accordi da cui possa derivare un pregiudizio per la sana e prudente gestione dell’istituto, ai sensi degli articoli 114-quinquies.3, comma 1 e 114-undecies, comma 1 del TUB, che richiamano l’art. 24 del TUB (Servizio Supervisione bancaria 1, Servizio Supervisione bancaria 2, Servizio Supervisione intermediari finanziari o Filiale territorialmente competente, individuati in base ai criteri stabiliti dall’art. 9 del Regolamento della Banca d'Italia del 25 giugno 2008);
- decadenza in caso di difetto di idoneità degli esponenti aziendali dell’istituto, ai sensi degli articoli 114-quinquies.3, comma 1-bis e 114-undecies, comma 1-bis del TUB, che richiamano l’art. 26 del TUB (Servizio Supervisione bancaria 1, Servizio Supervisione bancaria 2, Servizio Supervisione intermediari finanziari o Filiale territorialmente competente, individuati in base ai criteri stabiliti dall’art. 9 del Regolamento della Banca d'Italia del 25 giugno 2008);
- sospensione di esponenti aziendali dell’istituto, ai sensi degli articoli 114-quinquies.3, comma 1-bis e 114-undecies, comma 1-bis del TUB, che richiamano l’art. 26 del TUB (Servizio Supervisione bancaria 1, Servizio Supervisione bancaria 2, Servizio Supervisione intermediari finanziari o Filiale territorialmente competente, individuati in base ai criteri stabiliti dall’art. 9 del Regolamento della Banca d'Italia del 25 giugno 2008);
- decadenza dalle cariche detenute in violazione dell’art. 36 del d.l. 201/2011 (cd. divieto di “interlocking”), ai sensi degli articoli 114- quinquies.3, comma 1-bis e 114-undecies, comma 1-bis del TUB (1) (Servizio Supervisione bancaria 1, Servizio Supervisione bancaria 2, Servizio Supervisione intermediari finanziari o Filiale territorialmente competente, individuati in base ai criteri stabiliti dall’art. 9 del Regolamento della Banca d'Italia del 25 giugno 2008).
(1) Provvedimento della Banca d’Italia del 22 giugno 2012 “Dichiarazione di decadenza ai sensi dell’art. 36 del d.l. «Salva-Italia»”. |
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A L L E G A T I |
ALLEGATO A |
Documentazione per la verifica dei requisiti degli esponenti aziendali |
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ALLEGATO B |
Modelli di dichiarazioni sostitutive - Requisiti degli esponenti aziendali |
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NAVIGAZIONE CON GLI ALTRI CAPITOLI |
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